Art. 8. Carta d'identita' OSCE 1. La OSCE puo' rilasciare una carta d'identita' OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, e' rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento. 2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identita' OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick