Art. 10.
                   Controlli veterinari comunitari
  1.  Il  Ministero  della sanita', la regione o provincia autonoma e
l'azienda  unita'  sanitaria locale assicurano, ciascuna per la parte
di  propria competenza, l'assistenza necessaria e ogni collaborazione
agli  esperti  veterinari  incaricati  dalla  Commissione  europea di
effettuare  controlli  sul  posto  al fine di verificare l'osservanza
delle disposizioni previste dal presente regolamento.