Art. 10. Controlli veterinari comunitari 1. Il Ministero della sanita', la regione o provincia autonoma e l'azienda unita' sanitaria locale assicurano, ciascuna per la parte di propria competenza, l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.