Art. 12.
                        Aggiunta di additivi
  1.  L'eventuale  aggiunta  di  additivi  alle carni macinate o alle
preparazioni  di  carne  contemplate  dal  presente  regolamento deve
essere effettuata nel rispetto del decreto del Ministro della sanita'
27 febbraio 1996, n. 209, e successive modifiche.
 
           Nota all'art. 12:
            -    Il   D.M. 27  febbraio  1996,  n.  289, concerne  il
          regolamento  concernente  la  disciplina  degli    additivi
          alimentari  consentiti  nella  preparazione    e  per    la
          conservazione delle   sostanze alimentari    in  attuazione
          delle  direttive n. 94/34/CE,  n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n.
          95/2/CE e n. 95/31/CE.