Art. 12. Aggiunta di additivi 1. L'eventuale aggiunta di additivi alle carni macinate o alle preparazioni di carne contemplate dal presente regolamento deve essere effettuata nel rispetto del decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modifiche.
Nota all'art. 12: - Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 289, concerne il regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.