Art. 15. Norme transitorie e finali 1. Il riconoscimento di idoneita' ed il relativo numero di riconoscimento, rilasciato agli stabilimenti ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, mantengono la loro validita'; tali stabilimenti tuttavia devono soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento. 2. Le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, mantengono la loro validita' ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'articolo 8. 3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 dello citato decreto legislativo n. 537 del 1992 per la produzione di salsiccia fresca, possono continuare tale produzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 purche' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento chiedano la convalida del riconoscimento ai fini del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 4
Note all'art. 15: - Per il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227, si veda in note all'art. 14. - Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 1. L'art. 9, comma 1, lettere a) e b) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica cosi' recita: "Art. 9 (Requisiti strutturali degli stabilimenti). - 1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di idoneita', gli stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne, sono distinti in: a) stabilimenti aventi struttura e capacita' di produzione industriale; b) stabilimenti non aventi struttura e capacita' di produzione industriale".