Art. 15.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Il  riconoscimento  di  idoneita'  ed  il  relativo  numero  di
riconoscimento, rilasciato agli stabilimenti ai sensi del regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
227,  mantengono la loro validita'; tali stabilimenti tuttavia devono
soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento.
  2.  Le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data
di  entrata  in vigore del presente regolamento, ai sensi del decreto
del  Presidente  della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, mantengono la
loro  validita'  ai  fini  della procedura di riconoscimento prevista
all'articolo 8.
  3.  Gli  stabilimenti  di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e
b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modifiche,  che  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente regolamento sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 8
dello citato decreto legislativo n. 537 del 1992 per la produzione di
salsiccia  fresca,  possono  continuare  tale produzione nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 5 purche' entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento chiedano la
convalida del riconoscimento ai fini del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1998
  Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 4
 
           Note all'art. 15:
            -  Per  il  D.P.R.  1 marzo 1992, n. 227, si veda in note
          all'art. 14.
            - Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992,   n. 537,  si  veda  in
          note  all'art.   1.  L'art. 9,  comma 1,  lettere  a) e  b)
          del   suddetto decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          cosi' recita:
            "Art.  9   (Requisiti strutturali degli  stabilimenti). -
          1.   Ai fini del  riconoscimento    delle  condizioni    di
          idoneita',   gli stabilimenti per la produzione di prodotti
          a base di carne, sono distinti in:
            a)  stabilimenti   aventi  struttura  e  capacita'     di
          produzione industriale;
            b)    stabilimenti non  aventi  struttura e  capacita' di
          produzione industriale".