Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente regolamento si applicano, ove necessario,
le  definizioni  di  cui  all'articolo  2  del decreto legislativo 18
aprile  1994, n. 286, all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  8  giugno 1982, n. 503, ed all'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e loro successive
modifiche; inoltre si intende per:
  a)  carni  macinate:  le  carni  che  sono  state sottoposte ad una
operazione di macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino
elicoidale;
  b)  preparazioni  di  carni:  le  carni  di  cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo  18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche,
quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8  giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, quelle di
cui  dell'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 17
ottobre  1996, n. 607, nonche' le carni che soddisfano i requisiti di
cui  agli  articoli  3,  6  ed  8  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1992,  n.  559, e successive modifiche, che
hanno   subito  un'aggiunta  di  prodotti  alimentari,  condimenti  o
additivi  o  un  trattamento  comunque  insufficiente a modificare la
struttura  cellulare  della  carne  al  centro  e a far venir meno le
caratteristiche della carne fresca;
  c)  condimenti:  il  sale destinato al consumo umano, la senape, le
spezie  e loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e loro estratti
aromatici;
  d)  laboratorio  di produzione: ogni laboratorio, in cui si procede
alla preparazione di carni macinate o di preparazioni di carni, che:
  1)  e'  situato  in  un laboratorio di sezionamento riconosciuto ai
sensi  del  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e rispondente
ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I,  capitolo  I,  nel  caso  di
produzione di carni macinate;
  2) e' situato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 537, o del decreto legislativo 18
aprile  1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 503, o del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre  1992, n. 559, o del decreto del Presidente della Repubblica
17   ottobre  1996,  n.  607,  e  rispondente  ai  requisiti  di  cui
all'allegato  I,  capitolo  III,  punto  1, nel caso di produzione di
preparazioni di carni;
  3) non e' situato in uno degli stabilimenti di cui ai punti 1) e 2)
e risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2, o
di  cui  all'allegato  I,  capitolo III, punto 2. Tale laboratorio di
produzione e' definito "unita' di produzione autonoma";
  e)  scambi:  scambi  tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 2, del trattato;
  f)  autorita'  competente: il Ministero della sanita', la regione o
provincia autonoma e l'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio ad effettuare i controlli veterinari;
  g)   veterinario  ufficiale:  il  veterinario  dell'azienda  unita'
sanitaria   locale   competente  per  territorio  responsabile  della
vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento.
 
           Note all'art. 2:
            -  Per  il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, vedi nelle note
          all'art. 1.   L'art. 2  del  suddetto  decreto  legislativo
          cosi' recita:
            "Art.    2   (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto  si intendono per:
            a) carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali
          domestici appartenenti  alle  specie  bovina  (comprese  le
          specie  Bubalus  bubalis  e  Bison  bison),  suina,  ovina,
          caprina, nonche' di solipedi domestici;
            b) carni fresche:  carni,  comprese  quelle  confezionate
          sotto  vuoto  o in   atmosfera  modificata, che  non  hanno
          subito alcun  trattamento diverso dal trattamento per mezzo
          del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;
            c)  carni  separate  meccanicamente:     carni   separate
          meccanicamente  da  ossa carnose,   escluse le   ossa della
          testa, delle   estremita' degli arti al    di  sotto  delle
          articolazioni  carpali  e  tarsali,    nonche'  le vertebre
          coccigee   dei   suini,   destinati    agli    stabilimenti
          riconosciuti   conformemente   all'art.   8   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  537;
            d)  carcassa:  il  corpo   intero   di un   animale    da
          macello  dopo dissanguamento,  eviscerazione,  sezionamento
          ed      asportazione     delle  estremita'  degli  arti  in
          corrispondenza  del carpo e del tarso, della  testa,  della
          coda    e  delle mammelle, e inoltre, per  i bovini, ovini,
          caprini  e  solipedi,  dopo   scuoiamento.  Tuttavia,   per
          i   suini, l'asportazione  dell'estremita'  degli  arti  in
          corrispondenza  del carpo, del tarso   e della  testa  puo'
          non  essere   praticata qualora le carni  siano   destinate
          ad   essere  trattate    conformemente   alle  disposizioni
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
            e)  frattaglie:    le  carni  fresche   diverse da quelle
          della carcassa definita alla   lettera d),    anche  se  in
          connessione naturale  con la carcassa;
            f) visceri:  le frattaglie che  si trovano nella  cavita'
          toracica,  addominale  e  pelvica,  compresi  la  trachea e
          l'esofago;
            g)  veterinario  ufficiale:  veterinario   della   unita'
          sanitaria   locale   competente        per       territorio
          responsabile   della   vigilanza    e dell'ispezione  nello
          stabilimento;
            h)  Paese  speditore:  lo Stato membro dal quale le carni
          fresche sono spedite;
            i) Paese  destinatario: lo Stato  membro nel  quale  sono
          spedite  le  carni  fresche  provenienti  da un altro Stato
          membro;
            j)  mezzi  di  trasporto:   le  sezioni  di  autoveicoli,
          veicoli ferroviari ed  aeromobili  destinati  al    carico,
          nonche'  le  stive delle navi   o  i contenitori  destinati
          al  trasporto per  via  terrestre, marittima od aerea;
            k) stabilimento: macello   riconosciuto,  laboratorio  di
          sezionamento    riconosciuto,        deposito   frigorifero
          riconosciuto, o  un insieme  che riunisca piu' stabilimenti
          di questo tipo;
            l)   confezionamento:  operazione  diretta  a  proteggere
          le  carni fresche con un  primo involucro o  contenitore  a
          diretto contatto con esse;
            m)  imballaggio:  la  sistemazione  delle  carni  fresche
          confezionate in un secondo contenitore,  come  pure  questo
          stesso contenitore;
            n)     macellazione  speciale    d'urgenza:  macellazione
          ordinata da  un veterinario  ufficiale  in   seguito     ad
          un    incidente   o   allorche' l'animale  soffra  di gravi
          disturbi   fisiologici   e  funzionali;    la  macellazione
          speciale    d'urgenza e'   effettuata in luogo  diverso dal
          macello allorche'  il veterinario ufficiale ritenga  che il
          trasporto dell'animale  sia    impossibile   o   imporrebbe
          all'animale  inutili sofferenze;
            o)  centro    di  reimballaggio:    un  laboratorio    di
          sezionamento  o un deposito  frigorifero    in   cui     si
          effettuano    le     operazioni   di raggruppamento e/o  di
          reimballaggio   di   carni        confezionate    destinate
          all'immissione sul mercato".
            -    Il    D.P.R.    8   giugno   1982, n.   503,   reca:
          "Attuazione  delle direttive (CEE)  numeri 71/118,   75/431
          e  78/50 relative  a problemi sanitari in materia di scambi
          di  carni  fresche  di  volatili  da  cortile nonche' della
          direttiva (CEE) n.   77/27 relativa  alla    bollatura  dei
          grandi   imballaggi  di  carni  fresche    di  volatili  da
          cortile". L'art. 3 cosi' recita:
             "Art. 3. - Ai sensi del presente decreto si intende per:
            a)  carcassa:  il corpo   intero   di   un   volatile  da
          cortile   dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione;
          tuttavia, l'asportazione dei reni, delle   zampe  sezionate
          all'altezza del tarso  e della testa sono facoltativi;
            b)  parti  della carcassa: le  parti della carcassa quale
          e' definita alla lettera a);
            c) frattaglie: le carni fresche diverse da  quelle  delle
          carcasse  di  cui  alla    lettera a), anche   se sono   in
          connessione naturale  con la carcassa,  nonche' la  testa e
          le zampe  quando sono  separate dalla carcassa;
            d) visceri:  le frattaglie che  si trovano nelle  cavita'
          toracica, addominale   e  pelvica,   compresi   la  trachea
          e  l'esofago   ed eventualmente il gozzo;
            e)  ispezione  sanitaria ante   mortem:   ispezione   dei
          volatili    da  cortile vivi nel macello,  conformemente al
          capitolo IV dell'allegato I;
            f)  ispezione  sanitaria post   mortem:   ispezione   dei
          volatili   da cortile  nel   macello,  immediatamente  dopo
          la      macellazione,    in  conformita'  del  capitolo  VI
          dell'allegato I;
            g)   veterinario ufficiale:  il veterinario  designato ai
          sensi del successivo art. 11;
            h) ausiliario: il tecnico designato per  l'assistenza  al
          veterinario  ufficiale,  ai  sensi  dei successivi articoli
          11-12;
            i)  Paese speditore:  lo Stato membro dal quale le  carni
          fresche di volatili da cortile sono  spedite  in  un  altro
          Stato membro;
            j)  Paese   destinatario: lo Stato  membro nel quale sono
          spedite  le  carni  fresche    di  volatili  da     cortile
          provenienti da un  altro Stato membro;
            k)  partita:  quantita'  di  carne garantita dallo stesso
          certificato;
            l) stabilimento: macello o  laboratorio  di  sezionamento
          riconosciuti alle condizioni di cui all'art. 9".
            -    Il  D.P.R.   1   marzo 1992,   n. 231,  concerne  il
          regolamento  di attuazione  delle    direttive   83/91/CEE,
          88/289/CEE   e  91/266/CEE relative a  problemi sanitari  e
          di  polizia    sanitaria  in   materia di importazione   di
          animali,   della specie   bovina e   suina,  e    di  carni
          fresche    in provenienza   da   Paesi terzi,   nonche'  di
          ricerca   delle trichine nelle  carni  fresche  di  animali
          domestici della specie suina.  L'art. 2 recita:
            "Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento si intende
          per:
            a)  veterinario  ufficiale:  il  veterinario degli uffici
          veterinari di confine, o quello designato    dall'autorita'
          centrale competente di un Paese terzo;
            b)  Paese  destinatario: lo  Stato membro  a destinazione
          del quale sono spediti animali o carni fresche  provenienti
          da un Paese terzo;
            c) Paese  terzo: quello considerato tale  dalla Comunita'
          economica europea;
            d)    importazione:    l'introduzione    nel   territorio
          comunitario  di animali o di carni fresche  provenienti  da
          Paesi terzi;
            e)   azienda:   il   complesso  agricolo,  industriale  o
          commerciale   ufficialmente   controllato,   situato    nel
          territorio  di  un  Paese  terzo,  nel  quale sono tenuti o
          allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione
          o da macello;
            f) zona indenne da epizoozia: zona   in cui,  in  base  a
          constatazioni  ufficiali, gli animali  non risultano essere
          stati   colpiti da  alcuna  delle    malattie    contagiose
          comprese     nell'elenco     stabilito     dalla  Comunita'
          economica  europea, per  il  periodo  ed entro  il   raggio
          definiti dalla Comunita' medesima.
            2.  Per  le  altre definizioni   valgono, ove necessario,
          quelle di  cui  alla  legge  30  aprile  1976,  n.  397,  e
          successive  modificazioni,  quelle  di  cui  al decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,  n.  312,  e
          quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
          luglio 1982, n. 728, e successive modificazioni.
            3.  L'allegato  I  citato  nel    presente regolamento e'
          l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica  10
          settembre 1991, n. 312".
            -    Il D.P.R.   17  ottobre  1996, n.  607,  concerne il
          regolamento recante norme per l'attuazione  della direttiva
          92/45/CEE relativa ai  problemi  sanitari  e    di  polizia
          sanitaria  in  materia    di uccisione di selvaggina e   di
          commercializzazione   delle relative carni.  L'art. 2 cosi'
          recita:
            "Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento si intende
          per:
            a)  selvaggina:  i  mammiferi    terrestri  selvatici  da
          caccia,  compresi  i  mammiferi  selvatici  che vivono   in
          territorio chiuso, con autonomia  di    ricovero    e    di
          approvvigionamento   in   condizioni  di  liberta' analoghe
          a quelle  della  selvaggina allo  stato  libero, nonche'  i
          volatili selvatici   da  caccia  che    non  sono  compresi
          nell'art.    2 del decreto del Presidente  della Repubblica
          30 dicembre 1992,  n. 559, e successive modifiche;
            b) selvaggina  di grossa taglia: i   mammiferi  selvatici
          dell'ordine degli ungulati;
            c)  selvaggina  di piccola  taglia: i mammiferi selvatici
          dell'ordine  dei  leporidi  e  i  volatili   selvatici   in
          liberta';
            d)   carni di  selvaggina: tutte  le parti  di selvaggina
          idonee al consumo umano;
            e)  centro  di   lavorazione   della   selvaggina:   ogni
          stabilimento  riconosciuto  ai    sensi  dell'art.   7  per
          la    lavorazione  della selvaggina, in   cui  le  relative
          carni   sono   ottenute   e      sottoposte   ad  ispezione
          conformemente alle norme d'igiene del presente regolamento;
            f)   centro di   raccolta:   ogni   sito  in    cui    la
          selvaggina    uccisa  depositata conformemente   alle norme
          d'igiene di  cui all'allegato I, capitolo III,    punto  2,
          in vista  del trasporto  verso un  centro di lavorazione;
            g)  commercializzazione: la  detenzione  o esposizione  a
          scopo    di  vendita, la messa   in vendita, la vendita, la
          consegna  ed ogni altra modalita' di immissione sul mercato
          di carni  di  selvaggina  destinate  al  consumo  umano  ad
          eccezione della cessione di cui all'art. 1, comma 2;
            h)    scambi: gli   scambi   tra  Stati membri  ai  sensi
          dell'art.  9, paragrafo 2, del trattato.
            2.  Ai  fini del   presente   regolamento   valgono,  ove
          occorra,  le definizioni contenute nell'art. 2  del decreto
          legislativo   30   gennaio   1993,   n.  28,  e  successive
          modifiche,  nonche'  quelle   di   carni   fresche   e   di
          veterinario  ufficiale  di   cui al decreto legislativo  18
          aprile 1994, n. 286, e successive modifiche".
            - Il D.P.R.   30 dicembre 1992,  n.  559,  concerne    il
          regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva 91/495/CEE
          relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia    di
          produzione e commercializzazione di carni di coniglio  e di
          selvaggina  d'allevamento.   Gli articoli   3, 6  e 8 cosi'
          recitano:
             "Art. 3. - 1. Le carni di coniglio devono:
            a)  essere  ottenute  in  uno stabilimento  conforme   ai
          requisiti  generali  del  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  8 giugno 1982, n. 503, e  riconosciuto, ai fini
          del presente  capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;
            b)  essere  carni  di animali provenienti da un'azienda o
          zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia
          sanitaria;
            c) provenire  da animali   che siano  stati    sottoposti
          all'ispezione  veterinaria  ante  mortem  ad  opera  di  un
          veterinario   ufficiale,  conformemente  all'allegato    I,
          capitolo    I,  e  che    in  seguito    a tale esame siano
          considerati atti alla macellazione;
            d)   essere state   trattate   in   condizioni  igieniche
          soddisfacenti analoghe a  quelle previste nell'allegato  I,
          capitolo V  del decreto del Presidente  della Repubblica  8
          giugno    1982, n.   503, eccettuate quelle di cui ai punti
          28-bis e 28-ter;
            e)  essere    sottoposte   ad   un'ispezione    sanitaria
          post    mortem  effettuata  da  un  veterinario  ufficiale,
          conformemente all'allegato I, capitolo  II   del   presente
          regolamento,  e  non  presentino  alcuna alterazione, salvo
          lesioni   traumatiche      sopravvenute  poco  prima  della
          macellazione  oppure   malformazioni  localizzate,   sempre
          che    sia accertato, eventualmente  con opportune  analisi
          di   laboratorio,  che  non  rendano  la    carcassa  e  le
          frattaglie  inadatte al   consumo umano o pericolose per la
          salute dell'uomo;
            f) essere munite  di  bollo    sanitario  in  conformita'
          all'allegato I, capitolo  III.   E'  possibile  secondo  le
          procedure    comunitarie,  modificare   o   completare   le
          disposizioni  di  detto   capitolo,   in particolare    per
          tener    conto     dei   vari   modi     di   presentazione
          commerciali, purche' conformi alle norme di igiene;
            g)  essere  conservate  conformemente   all'allegato   I,
          capitolo IV dopo l'ispezione  post  mortem,  in  condizioni
          igieniche   soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti
          ai  sensi    dell'art.  14  o  in   depositi   riconosciuti
          conformemente alla normativa comunitaria;
            h)    essere    trasportate   in  condizioni    igieniche
          soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;
            i) se si tratta  di  parti    di  carcassa;  o  di  carni
          disossate,  essere  state  ottenute in condizioni igieniche
          analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della
          Repubblica 8 giugno  1982,  n.  503,  in  uno  stabilimento
          riconosciuto ai sensi dell'art. 14.
            2.  Le  carni    fresche  di  coniglio  spedite  verso il
          territorio di un altro    Stato    membro  devono    essere
          accompagnate    da un  certificato sanitario  in  originale
          rilasciato     da   un   veterinario    ufficiale  all'atto
          della    spedizione.    Il   certificato   sanitario   deve
          corrispondere  al modello   che figura   nell'allegato  II,
          deve essere redatto almeno nella lingua o  nelle lingue del
          paese   di   destinazione   e   contenere  le  informazioni
          previste".
            "Art. 6. -   1. Le carni  di  selvaggina    d'allevamento
          provenienti da mammiferi  terrestri   selvatici  biungulati
          devono   rispondere  ai requisiti  di cui  agli articoli  3
          e    4, lettere   da b)  ad h),  del decreto del Presidente
          della Repubblica  10 settembre 1991, n. 312,  a  condizione
          che   la mandria d'origine  sia sottoposta ad  un controllo
          veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni  a
          seguito  di indagine  eseguita ai  sensi dell'art.  11 o  a
          seguito  di ispezione veterinaria.  Le modalita'  di  detto
          controllo  sono    stabilite  dalla  Comunita' europea. Gli
          animali in questione  devono  essere  trattati  in  momenti
          diversi  rispetto    agli  animali   delle specie   bovina,
          suina, ovina, caprina.
            2. Il certificato   sanitario che  deve  accompagnare  le
          carni  di  cui al comma 1, deve essere  conforme al modello
          che figura nell'allegato IV.
            3.  Le carni  provenienti  da cinghiali  d'allevamento  o
          da   altre specie     sensibili    all'infestazione      da
          trichine    devono    essere sottoposte ad un  esame con il
          metodo   della digestione conformemente  alle  disposizioni
          concernenti   la     ricerca  delle  trichine  (Trichinella
          spiralis)   all'importazione    dai   Paesi     terzi    di
          carni    fresche  provenienti  da  animali  domestici della
          specie suina.
            4. In deroga a quanto disposto dal comma 1,  il  servizio
          veterinario  dell'unita'    sanitaria  locale    competente
          per  territorio    puo' consentire   la  macellazione    di
          selvaggina    d'allevamento  nel    luogo  d'origine se gli
          animali non  possono essere trasportati,  per  evitare  che
          chi    li  manipola corra dei   rischi o per proteggere  il
          benessere degli animali. Tale deroga puo'  essere  concessa
          se:
            a)    l'allevamento    e'  sottoposto  ad  un   controllo
          veterinario periodico  e non  e'  oggetto   di  restrizioni
          a   sguito di  indagine effettuata  conformemente  all'art.
          12  o  a  seguito  di  ispezione veterinaria;
            b) e' presentata domanda dal proprietario degli animali;
            c) il servizio veterinario della unita' sanitaria  locale
          competente  per    territorio      viene   informato     in
          precedenza   della     data    di  macellazione  di  questi
          animali;
            d)    l'azienda   dispone   di   un centro   di  raccolta
          degli  animali selvatici in  cui e' possibile    effettuare
          ispezione ante  mortem del gruppo da macellare;
            e)  l'azienda    dispone  di  un    locale  adatto per la
          macellazione, la jugulazione  ed  il  dissanguamento  degli
          animali;
            f)    la    macellazione    mediante      jugulazione   e
          dissanguamento    e'  preceduta    da  uno      stordimento
          effettuato    alle  condizioni    previste  dalle   vigenti
          disposizioni;   il   servizio    veterinario    dell'unita'
          sanitaria  locale  puo'    autorizzare  la macellazione con
          palla in casi particolari;
            g)  gli     animali  macellati  e   dissanguati      sono
          trasportati,     sospesi,     in    condizioni    igieniche
          soddisfacenti,  verso un macello riconosciuto a  norma  del
          decreto  del    Presidente della   Repubblica 10  settembre
          1991, n.  312, il   piu' rapidamente   possibile dopo    la
          macellazione;  qualora  la selvaggina macellata   nel luogo
          dell'allevamento  non possa essere portata entro un'ora  in
          un  macello  riconosciuto  conformemente  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, essa
          deve  essere    trasportata  in un contenitore o con  altro
          mezzo di  trasporto    in  cui    regni  una    temperatura
          compresa  tra    0 C   e 4  C.  L'eviscerazione deve essere
          effettuata al  piu' tardi tre ore dopo lo stordimento;
            h) nel trasporto al macello gli  animali  macellati  sono
          accompagnati  da  un  attestato  del  servizio  veterinario
          dell'unita' sanitaria locale da cui risulti   il  risultato
          positivo   dell'ispezione      ante   mortem,  la  corretta
          esecuzione     del  dissanguamento     e   l'ora      della
          macellazione;  tale    attestato   deve    essere  conforme
          al  modello   che  figura nell'allegato.
            5. In    attesa  dell'adozione  delle  norme    sanitarie
          applicabili  alle carni riservate al mercato nazionale,  il
          sindaco, in deroga a quanto disposto  dal  comma  1,   puo'
          consentire   che   la   macellazione   di selvaggina grossa
          d'allevamento, il sezionamento ed il deposito  delle  carni
          siano  effettuati    in stabilimenti   autorizzati per   il
          mercato nazionale;  tali    carni   non   possono   formare
          oggetto  di  scambi intracomunitari.
            6.   Le  carni    di  cui  al  comma  5  devono    essere
          contrassegnate con un bollo  sanitario,  ad inchiostro    o
          a  fuoco, recante  in  caratteri perfettamente leggibili le
          seguenti  indicazioni,  tenendo  presente che i caratteri a
          stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per
          le lettere  e  di un  centimetro   per le   cifre   e  che,
          qualora  porzioni  di  carni    o di visceri siano posti in
          vendita in confezione  originale,  su  di    essi  o  sulle
          etichette devono  essere riprodotte le diciture del bollo:
            a) nella parte superiore, il nome del comune;
            b) al centro, la sigla V.S.;
            c)     nella     parte    inferiore,  la    denominazione
          della   ditta produttrice".
            "Art. 8. - 1. Le carni   di selvaggina  d'allevamento  da
          penna  devono  soddisfare  ai  requisiti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.
            2. Le   carni di   selvaggina  d'allevamento    da  penna
          destinate  agli scambi   intracomunitari   sono   corredate
          del  certificato  sanitario conforme al modello che  figura
          nell'allegato IV.
            3.    Se  la   tecnica di   eviscerazione utilizzata  non
          consente,  per quanto concerne le  quaglie ed  i  piccioni,
          di effettuare l'ispezione sanitaria completa  delle viscere
          di  ciascun    animale,  e'  consentito, in deroga a quanto
          previsto dall'allegato I, capitolo V, punto 23  del  citato
          decreto  del   Presidente   della Repubblica   n.   503 del
          1982, effettuare tale  ispezione su   un campione  relativo
          ad  almeno    il 5% degli animali  per ogni partita di  500
          animali e su  una proporzione corrispondente  oltre i   500
          animali,    purche'  si    tratti di   partite omogenee per
          natura, peso ed origine.
            4.  Qualora  i risultati non  siano sicuramente positivi,
          il parere  espresso  sulla  commestibilita'  degli  animali
          macellati  in  base  a  tale  ispezione  per campione delle
          viscere vale per tutta la partita".
            - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992,   n. 537,  si  veda  in
          note all'art.  1.