Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e loro successive modifiche; inoltre si intende per: a) carni macinate: le carni che sono state sottoposte ad una operazione di macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino elicoidale; b) preparazioni di carni: le carni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, quelle di cui dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nonche' le carni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 6 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento comunque insufficiente a modificare la struttura cellulare della carne al centro e a far venir meno le caratteristiche della carne fresca; c) condimenti: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e loro estratti aromatici; d) laboratorio di produzione: ogni laboratorio, in cui si procede alla preparazione di carni macinate o di preparazioni di carni, che: 1) e' situato in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, nel caso di produzione di carni macinate; 2) e' situato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III, punto 1, nel caso di produzione di preparazioni di carni; 3) non e' situato in uno degli stabilimenti di cui ai punti 1) e 2) e risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2, o di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2. Tale laboratorio di produzione e' definito "unita' di produzione autonoma"; e) scambi: scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato; f) autorita' competente: il Ministero della sanita', la regione o provincia autonoma e l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ad effettuare i controlli veterinari; g) veterinario ufficiale: il veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento.
Note all'art. 2: - Per il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 2 del suddetto decreto legislativo cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison bison), suina, ovina, caprina, nonche' di solipedi domestici; b) carni fresche: carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo destinato ad assicurarne la conservazione; c) carni separate meccanicamente: carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremita' degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e tarsali, nonche' le vertebre coccigee dei suini, destinati agli stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento. Tuttavia, per i suini, l'asportazione dell'estremita' degli arti in corrispondenza del carpo, del tarso e della testa puo' non essere praticata qualora le carni siano destinate ad essere trattate conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa; f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago; g) veterinario ufficiale: veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento; h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite; i) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro; j) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea; k) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, o un insieme che riunisca piu' stabilimenti di questo tipo; l) confezionamento: operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con esse; m) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore; n) macellazione speciale d'urgenza: macellazione ordinata da un veterinario ufficiale in seguito ad un incidente o allorche' l'animale soffra di gravi disturbi fisiologici e funzionali; la macellazione speciale d'urgenza e' effettuata in luogo diverso dal macello allorche' il veterinario ufficiale ritenga che il trasporto dell'animale sia impossibile o imporrebbe all'animale inutili sofferenze; o) centro di reimballaggio: un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all'immissione sul mercato". - Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: "Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonche' della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile". L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - Ai sensi del presente decreto si intende per: a) carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni, delle zampe sezionate all'altezza del tarso e della testa sono facoltativi; b) parti della carcassa: le parti della carcassa quale e' definita alla lettera a); c) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle delle carcasse di cui alla lettera a), anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonche' la testa e le zampe quando sono separate dalla carcassa; d) visceri: le frattaglie che si trovano nelle cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo; e) ispezione sanitaria ante mortem: ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello, conformemente al capitolo IV dell'allegato I; f) ispezione sanitaria post mortem: ispezione dei volatili da cortile nel macello, immediatamente dopo la macellazione, in conformita' del capitolo VI dell'allegato I; g) veterinario ufficiale: il veterinario designato ai sensi del successivo art. 11; h) ausiliario: il tecnico designato per l'assistenza al veterinario ufficiale, ai sensi dei successivi articoli 11-12; i) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro; j) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro; k) partita: quantita' di carne garantita dallo stesso certificato; l) stabilimento: macello o laboratorio di sezionamento riconosciuti alle condizioni di cui all'art. 9". - Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 231, concerne il regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina. L'art. 2 recita: "Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) veterinario ufficiale: il veterinario degli uffici veterinari di confine, o quello designato dall'autorita' centrale competente di un Paese terzo; b) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un Paese terzo; c) Paese terzo: quello considerato tale dalla Comunita' economica europea; d) importazione: l'introduzione nel territorio comunitario di animali o di carni fresche provenienti da Paesi terzi; e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un Paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello; f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazioni ufficiali, gli animali non risultano essere stati colpiti da alcuna delle malattie contagiose comprese nell'elenco stabilito dalla Comunita' economica europea, per il periodo ed entro il raggio definiti dalla Comunita' medesima. 2. Per le altre definizioni valgono, ove necessario, quelle di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e successive modificazioni. 3. L'allegato I citato nel presente regolamento e' l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312". - Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, concerne il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni. L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) selvaggina: i mammiferi terrestri selvatici da caccia, compresi i mammiferi selvatici che vivono in territorio chiuso, con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni di liberta' analoghe a quelle della selvaggina allo stato libero, nonche' i volatili selvatici da caccia che non sono compresi nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche; b) selvaggina di grossa taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine degli ungulati; c) selvaggina di piccola taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine dei leporidi e i volatili selvatici in liberta'; d) carni di selvaggina: tutte le parti di selvaggina idonee al consumo umano; e) centro di lavorazione della selvaggina: ogni stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 7 per la lavorazione della selvaggina, in cui le relative carni sono ottenute e sottoposte ad ispezione conformemente alle norme d'igiene del presente regolamento; f) centro di raccolta: ogni sito in cui la selvaggina uccisa depositata conformemente alle norme d'igiene di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2, in vista del trasporto verso un centro di lavorazione; g) commercializzazione: la detenzione o esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna ed ogni altra modalita' di immissione sul mercato di carni di selvaggina destinate al consumo umano ad eccezione della cessione di cui all'art. 1, comma 2; h) scambi: gli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato. 2. Ai fini del presente regolamento valgono, ove occorra, le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, nonche' quelle di carni fresche e di veterinario ufficiale di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche". - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. Gli articoli 3, 6 e 8 cosi' recitano: "Art. 3. - 1. Le carni di coniglio devono: a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14; b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria; c) provenire da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame siano considerati atti alla macellazione; d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28-bis e 28-ter; e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; f) essere munite di bollo sanitario in conformita' all'allegato I, capitolo III. E' possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purche' conformi alle norme di igiene; g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria; h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V; i) se si tratta di parti di carcassa; o di carni disossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14. 2. Le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro devono essere accompagnate da un certificato sanitario in originale rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere al modello che figura nell'allegato II, deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e contenere le informazioni previste". "Art. 6. - 1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da b) ad h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito di indagine eseguita ai sensi dell'art. 11 o a seguito di ispezione veterinaria. Le modalita' di detto controllo sono stabilite dalla Comunita' europea. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina. 2. Il certificato sanitario che deve accompagnare le carni di cui al comma 1, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV. 3. Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alle disposizioni concernenti la ricerca delle trichine (Trichinella spiralis) all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio puo' consentire la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo d'origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga puo' essere concessa se: a) l'allevamento e' sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non e' oggetto di restrizioni a sguito di indagine effettuata conformemente all'art. 12 o a seguito di ispezione veterinaria; b) e' presentata domanda dal proprietario degli animali; c) il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio viene informato in precedenza della data di macellazione di questi animali; d) l'azienda dispone di un centro di raccolta degli animali selvatici in cui e' possibile effettuare ispezione ante mortem del gruppo da macellare; e) l'azienda dispone di un locale adatto per la macellazione, la jugulazione ed il dissanguamento degli animali; f) la macellazione mediante jugulazione e dissanguamento e' preceduta da uno stordimento effettuato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni; il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale puo' autorizzare la macellazione con palla in casi particolari; g) gli animali macellati e dissanguati sono trasportati, sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso un macello riconosciuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, il piu' rapidamente possibile dopo la macellazione; qualora la selvaggina macellata nel luogo dell'allevamento non possa essere portata entro un'ora in un macello riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, essa deve essere trasportata in un contenitore o con altro mezzo di trasporto in cui regni una temperatura compresa tra 0 C e 4 C. L'eviscerazione deve essere effettuata al piu' tardi tre ore dopo lo stordimento; h) nel trasporto al macello gli animali macellati sono accompagnati da un attestato del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale da cui risulti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento e l'ora della macellazione; tale attestato deve essere conforme al modello che figura nell'allegato. 5. In attesa dell'adozione delle norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale, il sindaco, in deroga a quanto disposto dal comma 1, puo' consentire che la macellazione di selvaggina grossa d'allevamento, il sezionamento ed il deposito delle carni siano effettuati in stabilimenti autorizzati per il mercato nazionale; tali carni non possono formare oggetto di scambi intracomunitari. 6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo: a) nella parte superiore, il nome del comune; b) al centro, la sigla V.S.; c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice". "Art. 8. - 1. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503. 2. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna destinate agli scambi intracomunitari sono corredate del certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato IV. 3. Se la tecnica di eviscerazione utilizzata non consente, per quanto concerne le quaglie ed i piccioni, di effettuare l'ispezione sanitaria completa delle viscere di ciascun animale, e' consentito, in deroga a quanto previsto dall'allegato I, capitolo V, punto 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1982, effettuare tale ispezione su un campione relativo ad almeno il 5% degli animali per ogni partita di 500 animali e su una proporzione corrispondente oltre i 500 animali, purche' si tratti di partite omogenee per natura, peso ed origine. 4. Qualora i risultati non siano sicuramente positivi, il parere espresso sulla commestibilita' degli animali macellati in base a tale ispezione per campione delle viscere vale per tutta la partita". - Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 1.