Art. 4. Deroghe per le carni macinate 1. In considerazione di particolari abitudini al consumo e nel rispetto dei requisiti sanitari generali previsti dal presente regolamento, il Ministro della sanita' puo' consentire, con proprio decreto e previa comunicazione alla Commissione europea, la produzione e commercializzazione, limitatamente al territorio nazionale, delle carni macinate ottenute: a) da carni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); b) da laboratori di produzione riconosciuti o registrati e che, inoltre, dispongono dei locali di cui all'allegato I; c) in deroga: 1) al punto 4 del capitolo VI dell'allegato I; 2) all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), e all'articolo 3, comma 3, salvo per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo trattino dell'allegato II, punto I. 2. Le carni macinate ottenute ai sensi del comma 1 non devono essere munite del bollo sanitario previsto al capitolo VI dell'allegato I; le caratteristiche del bollo sanitario sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.