Art. 4.
                    Deroghe per le carni macinate
  1.  In  considerazione  di  particolari  abitudini al consumo e nel
rispetto  dei  requisiti  sanitari  generali  previsti  dal  presente
regolamento,  il  Ministro della sanita' puo' consentire, con proprio
decreto   e   previa   comunicazione  alla  Commissione  europea,  la
produzione   e   commercializzazione,   limitatamente  al  territorio
nazionale, delle carni macinate ottenute:
    a) da carni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
    b)  da  laboratori di produzione riconosciuti o registrati e che,
inoltre, dispongono dei locali di cui all'allegato I;
    c) in deroga:
    1) al punto 4 del capitolo VI dell'allegato I;
  2)  all'articolo  3,  comma  1,  lettere f) e g), e all'articolo 3,
comma  3,  salvo  per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo
trattino dell'allegato II, punto I.
  2.  Le  carni  macinate  ottenute  ai  sensi del comma 1 non devono
essere   munite   del   bollo   sanitario  previsto  al  capitolo  VI
dell'allegato   I;   le  caratteristiche  del  bollo  sanitario  sono
stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.