Art. 2.
  1. All'onere  derivante dall'attuazione  delle disposizioni  di cui
all'articolo 1,  comma 1,  lettere a),  b), c) e  d) per  il triennio
1998-2000,  pari a  lire 41,8  miliardi  per l'anno  1998, lire  88,8
miliardi per  l'anno 1999  e lire  95,4 miliardi  per l'anno  2000 si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  per  l'anno  finanziario 1998,  allo
scopo    utilizzando   l'accantonamento    relativo   al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  2. All'onere  derivante dall'attuazione  delle disposizioni  di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere e), f),  g), h) e i) per il triennio
1998-2000,  pari a  lire 49,7  miliardi per  l'anno 1998,  lire 140,4
miliardi per  l'anno 1999 e  lire 153,6  miliardi per l'anno  2000 si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di conto  capitale "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  per  l'anno  finanziario 1998,  allo
scopo    utilizzando   l'accantonamento    relativo   al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  3. All'onere  derivante dall'attuazione  delle disposizioni  di cui
all'articolo 1,  comma 4, per  il triennio  1998-2000, pari a  lire 8
miliardi per l'anno  1998, lire 28,5 miliardi per l'anno  1999 e lire
50  miliardi per  l'anno  2000, si  provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
finanziario    1998,    allo     scopo    utilizzando    parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
  4.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.