Art. 2. 1. Il diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 luglio 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 43
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, si veda in note alle premesse.