Art. 13. 
                            Certificazioni 
  1. La certificazione rilasciata in esito al superamento  dell'esame
di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la
circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea,
attesta l'indirizzo e la durata del  corso  di  studi,  la  votazione
complessiva ottenuta,  le  materie  di  insegnamento  ricomprese  nel
curricolo  degli  studi  con  l'indicazione   della   durata   oraria
complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze  e  le
capacita'  anche  professionali  acquisite,   i   crediti   formativi
documentati in sede d'esame. 
  2. Qualora l'alunno in  situazione  di  handicap  abbia  svolto  un
percorso didattico differenziato e non abbia  conseguito  il  diploma
attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli
elementi informativi di cui al comma 1. 
  3. I  modelli  per  le  certificazioni  di  cui  al  comma  1  sono
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.