Art. 2.
  1.  I  rappresentanti  per  la   sicurezza  da  nominare  ai  sensi
dell'articolo 18 del citato decreto  legislativo n. 626 del 1994, per
il Corpo della guardia di finanza, sono individuati:
  a) di norma,  tra i delegati eletti negli  organi di rappresentanza
militare,  ai sensi  del decreto  del Presidente  della Repubblica  4
novembre  1979, n.  691, relativamente  alle infrastrutture  ove essi
abitualmente operano  o che ospitano  il reparto al quale  gli stessi
sono in forza;
  b) in assenza di delegati di  cui alla lettera a), tra il personale
in  servizio presso  il reparto  o i  reparti allocati  nella singola
infrastruttura, a seguito  di designazione da parte  del personale in
servizio presso il  o i reparti medesimi, da  effettuarsi in apposita
riunione   indetta    dal   datore    di   lavoro    competente   per
l'infrastruttura.
  2.  Nella  nomina  di  cui   al  comma  1  dovra'  individuarsi  un
rappresentante  per  la  sicurezza  per  ciascun  settore  tecnico  o
operativo  nell'ambito  del  quale  operano  i  reparti  aventi  sede
nell'infrastruttura.
  3.  Le modalita'  ed  i contenuti  specifici  della formazione  del
rappresentante per  la sicurezza  sono stabiliti con  le disposizioni
emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.
  4.  Il rappresentante  per  la sicurezza  deve  disporre del  tempo
necessario  all'espletamento  dell'incarico,   durante  il  quale  le
operazioni svolte, per le finalita'  e nei limiti previsti dal citato
decreto  legislativo  n. 626  del  1994,  sono  a tutti  gli  effetti
attivita' di  servizio. Le modalita' per  l'esercizio delle funzioni,
di cui  all'articolo 19,  comma 1,  del predetto  decreto legislativo
sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di
finanza.
  5.  Presso ogni  comando di  Corpo  ed equiparato,  le funzioni  di
orientamento  e   di  promozione  di  iniziative   formative  di  cui
all'articolo 20 del citato decreto  legislativo n. 626 del 1994, sono
espletate  nel corso  di apposito  incontro fra  il datore  di lavoro
competente   per  l'infrastruttura   e  l'organo   di  rappresentanza
affiancato al comandante dell'unita' di  base ai sensi del menzionato
decreto del Presidente  della Repubblica n. 691 del 1979.  In caso di
presenza  di  piu'   comandanti  di  unita'  di   base  nella  stessa
infrastruttura, al  suddetto incontro partecipano tutti  i rispettivi
organi di rappresentanza.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo  degli  articoli  18,  19 e 20 del D.Lgs. 19
          settembre 1994, n.  626,  (per    l'argomento  del  decreto
          legislativo  si    veda  nelle  note  alle premesse), e' il
          seguente:
            "Art. 18. - 1. In tutte  le aziende, o unita' produttive,
          e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
            2.  Nella aziende,  o unita'  produttive,   che  occupano
          sino  a   15 dipendenti il rappresentante per  la sicurezza
          e' eletto direttamente  dai  lavoratori  al  loro  interno.
          Nelle    aziende  che  occupano  fino  a  15  dipendenti il
          rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per
          piu'    aziende   nell'ambito    territoriale   ovvero  del
          comparto produttivo.   Esso   puo'   essere    designato  o
          eletto    dai   lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
          sindacali,  cosi'  come   definite   dalla   contrattazione
          collettiva di riferimento.
            3.   Nelle   aziende,   ovvero   unita'  produttive,  con
          piu'  di  15 dipendenti il rappresentante  per la sicurezza
          e'   eletto o designato dai  lavoratori  nell'ambito  delle
          rappresentanze  sindacali  in azienda.   In   assenza    di
          tali   rappresentanze,   e'     eletto    dai    lavoratori
          dell'azienda al loro interno.
            4.    Il numero,   le   modalita'  di designazione  o  di
          elezione  del rappresentante  per   la  sicurezza,  nonche'
          il   tempo  di  lavoro retribuito e   gli  strumenti    per
          l'espletamento  delle   funzioni, sono stabiliti in sede di
          contrattazione collettiva.
            5. In   caso di mancato    accordo  nella  contrattazione
          collettiva  di  cui al   comma 4, il Ministro  del lavoro e
          della  previdenza sociale, sentite le  parti,    stabilisce
          con  proprio  decreto,   da emanarsi entro tre  mesi  dalla
          comunicazione   del   mancato    accordo,  gli    standards
          relativi    alle  materie   di cui   al   comma 4.   Per le
          amministrazioni pubbliche provvede   il Ministro  per    la
          funzione  pubblica    sentite le organizzazioni   sindacali
          maggiormente   rappresentative  sul  piano nazionale.
            6. In ogni caso il numero minimo  dei  rappresentanti  di
          cui al comma 1 e' il seguente:
            a)   un  rappresentante  nelle  aziende    ovvero  unita'
          produttive sino a 200 dipendenti;
            b)  tre  rappresentanti  nelle  aziende   ovvero   unita'
          produttive da 201 a 1000 dipendenti;
            c)    sei rappresentanti   in   tutte le   altre  aziende
          ovvero  unita' produttive.
            7.   Le   modalita' e   i   contenuti    specifici  della
          formazione   del rappresentante   per  la   sicurezza  sono
          stabiliti    in      sede    di  contrattazione  collettiva
          nazionale  di    categoria  con  il  rispetto dei contenuti
          minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7".
             "Art. 19. - 1. Il rappresentante per la sicurezza:
            a) accede ai luoghi di  lavoro  in  cui  si  svolgono  le
          lavorazioni;
            b)  e'   consultato preventivamente e tempestivamente  in
          ordine  alla  valutazione       dei       rischi,      alla
          individuazione,    programmazione, realizzazione e verifica
          della prevenzione nell'azienda ovvero unita' produttiva;
            c) e'  consultato sulla designazione   degli  addetti  al
          servizio  di prevenzione,   all'attivita'  di   prevenzione
          incendi,     al   pronto  soccorso,  alla  evacuazione  dei
          lavoratori;
            d)  e'    consultato in merito all'organizzazione   della
          formazione di cui all'art. 22, comma 5;
            e) riceve le informazioni e la  documentazione  aziendale
          inerente  la  valutazione  dei  rischi    e  le  misure  di
          prevenzione relative, nonche' quelle inerenti  le  sostanze
          e    i  preparati pericolosi,   le macchine, gli  impianti,
          l'organizzazione    e    gli   ambienti   di   lavoro,  gli
          infortuni e le malattie professionali;
            f) riceve le  informazioni  provenienti  dai  servizi  di
          vigilanza;
            g)   riceve   una  formazione  adeguata,    comunque  non
          inferiore a quella prevista dall'art. 22;
            h)   promuove      l'elaborazione,   l'individuazione   e
          l'attuazione  delle  misure    di  prevenzione    idonee  a
          tutelare la  salute e  l'integrita' fisica dei lavoratori;
            i)  formula  osservazioni  in   occasione  di  visite   e
          verifiche effettuate dalle autorita' competenti;
            l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
               m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione;
            n)  avverte  il  responsabile    dell'azienda  dei rischi
          individuati nel corso della sua attivita';
            o) puo' fare ricorso alle   autorita' competenti  qualora
          ritenga  che  le  misure  di prevenzione e   protezione dai
          rischi adottate  dal  datore  di    lavoro    e  i    mezzi
          impiegati   per  attuarle  non sono  idonei  a garantire la
          sicurezza e la salute durante il lavoro.
            2.  Il rappresentante  per  la sicurezza  deve   disporre
          del   tempo necessario   allo   svolgimento   dell'incarico
          senza   perdita    di retribuzione,   nonche'   dei   mezzi
          necessari    per    l'esercizio    delle  funzioni  e delle
          facolta' riconosciutegli.
            3. Le  modalita' per l'esercizio delle   funzioni di  cui
          al    comma  1  sono  stabilite  in  sede di contrattazione
          collettiva nazionale.
            4. Il rappresentante  per la sicurezza non   puo'  subire
          pregiudizio alcuno a causa  dello svolgimento della propria
          attivita'    e  nei  suoi confronti si applicano  le stesse
          tutele  previste  dalla    legge  per   le   rappresentanze
          sindacali.
            5.     Il    rappresentante  per    la    sicurezza    ha
          accesso,     per l'espletamento della    sua  funzione,  al
          documento  di  cui    all'art. 4, commi 2   e 3, nonche' al
          registro degli infortuni sul   lavoro di  cui  all'art.  4,
          comma 5, lettera o);".
            "Art. 20.  - 1.  A livello  territoriale sono  costituiti
          organismi  paritetici  tra  le organizzazioni sindacali dei
          datori di lavoro e dei lavoratori,   con     funzioni    di
          orientamento   e   di  promozione  di iniziative  formative
          nei   confronti dei    lavoratori.  Tali    organismi  sono
          inoltre    prima  istanza  di    riferimento  in merito   a
          controversie  sorte  sull'applicazione   dei   diritti   di
          rappresentanza,  informazione  e formazione, previsti dalle
          norme vigenti.
            2. Sono fatti salvi, ai fini  del comma 1, gli  organismi
          bilaterali   o   partecipativi      previsti   da   accordi
          interconfederali,  di categoria, nazionali, territoriali  o
          aziendali.
            3.  Agli   effetti dell'art.  10 del  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n.  29, gli organismi  di cui al  comma  1
          sono   parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
          articolo".
            - Per  l'argomento del   decreto del    Presidente  della
          Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, si veda nelle note alle
          premesse.