Art. 11.
  1.  Il  periodo di  permanenza  per  il  quale sono  corrisposti  i
rimborsi  forfettari  per  le  spese di  vitto  e  alloggio  previsti
dall'articolo 12 della legge, comprende  un giorno precedente la data
di  inizio della  riunione e  un giorno  successivo alla  stessa, per
coloro che non sono residenti nella sede della riunione.
  2. Nel caso in cui  non esistano collegamenti aerei della compagnia
di  bandiera dalla  sede di  residenza alla  sede della  riunione che
permettono  l'arrivo il  giorno precedente  la data  di inizio  della
riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione,
e' autorizzato l'utilizzo  di altre compagnie aeree  che consentano i
suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.
 
           Nota all'art. 11:
            - Si   trascrive il testo dell'art   12  della  legge  n.
          368/1993  come  sostituito  dall'art.  13  della  legge  n.
          198/1998:
            "Art. 12.  - 1. Ai   membri del    CGIE  che  partecipano
          alle  riunioni  previste dalla  presente legge spettano  il
          pagamento  delle    spese  di  viaggio,      che   verranno
          rimborsate  con   le modalita'   previste per  i dipendenti
          dello Stato della  ottava qualifica funzionale, nonche'  un
          rimborso  forfettario  per    le spese di vitto e  alloggio
          sostenute  nel  periodo  di  permanenza  nella  sede  della
          riunione,  di  importo  pari  a  L.    400.000 giornaliere,
          ridotto  della meta' per i  residenti nella sede stessa   e
          aumentato  della  meta' per  il  segretario generale.  Agli
          stessi   membri  spetta inoltre  un  rimborso  forfettario,
          pari  a  L 2.000.000 annue, aumentato a L.  3.000.000 annue
          per i componenti del comitato   di presidenza    e  a    L.
          4.000.000 annue  per il  segretario generale, per le  spese
          telefoniche  e  postali.    I  rimborsi forfettari non sono
          dovuti ai  parlamentari  nazionali  ed  europei  che  siano
          membri  del  CGIE.  I  membri  del  CGIE hanno diritto alla
          copertura assicurativa per malattia e infortuni  durante  i
          periodi di riunione".