Art. 11. 1. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. 2. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettono l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, e' autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art 12 della legge n. 368/1993 come sostituito dall'art. 13 della legge n. 198/1998: "Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalita' previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonche' un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della meta' per i residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione".