Art. 3. 1. In caso di parita' di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato piu' anziano per eta'.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 368, del 1989: "2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1".