Art. 3.
  1. In caso  di parita' di voti alle  elezioni previste all'articolo
9, comma 2, della legge, prevale il candidato piu' anziano per eta'.
 
           Nota all'art. 3:
            - Si trascrive il testo del comma  2  dell'art.  9  della
          legge n. 368, del 1989:
            "2.    Per   l'elezione   del segretario   generale,  dei
          vicesegretari generali e  dei componenti il    comitato  di
          presidenza  si    procede con votazioni   successive e  con
          schede separate.  E' eletto  segretario generale  colui che
          ottiene  la maggioranza   assoluta   dei voti   dei  membri
          del    Consiglio.   Qualora    nessun  candidato  raggiunga
          tale maggioranza, si procede    ad  un  secondo  scrutinio.
          Risulta  eletto  chi ottiene   il   piu' alto   numero   di
          voti. Sono  eletti  vicesegretari generali e componenti  il
          comitato di presidenza coloro  che al primo scrutinio hanno
          ottenuto il maggior  numero dei voti dei partecipanti  alla
          votazione.  Ciascun membro scrive  sulla propria scheda  un
          nome  per  il  segretario    generale e per i vicesegretari
          generali, sei nomi per gli altri componenti il  comitato di
          presidenza  in  rappresentanza   di   ognuna   delle   aree
          continentali   e      quattro  nomi  per  i  componenti  in
          rappresentanza dei membri nominati  con    il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 4,
          comma 1".