Art. 6. 1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, della legge n. 368/1989, come modificata dalla legge n. 198/1998: "2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. 2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio dcl Consiglio".