Art. 6.
  1. Le riunioni  presso le rappresentanze diplomatiche  nel Paese di
residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti
dei Comites ivi costituiti, di cui  all'articolo 11, commi 2 e 2-bis,
della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo
della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi
siano ragioni  d'urgenza. A  tali riunioni  partecipa lo  stesso capo
della  rappresentanza diplomatica  o  un  funzionario della  carriera
diplomatica da questi delegato.
 
           Nota all'art. 6:
            - Si trascrive il testo dell'art.  11, commi 2  e  2-bis,
          della  legge  n.  368/1989,  come modificata dalla legge n.
          198/1998:
            "2. Prima di  ogni riunione del Consiglio i membri    del
          CGIE   eletti   all'estero     si  riuniscono    presso  la
          rappresentanza diplomatica  nel Paese  di   residenza   per
          esaminare    i   problemi   dei   connazionali residenti in
          quel Paese in   relazione agli argomenti    all'ordine  del
          giorno del Consiglio.
            2-bis.  Almeno una volta l'anno  i membri del CGIE eletti
          all'estero si    riuniscono    presso  la    rappresentanza
          diplomatica   nel Paese  di residenza  insieme  ai  consoli
          ed ai  presidenti  dei  COMITES  ivi costituiti.  Le  spese
          di  viaggio e   soggiorno dei membri del CGIE sono a carico
          del bilancio dcl Consiglio".