Art. 7.
  1. Le associazioni di cui all'articolo  13, comma 1, della legge, i
cui   rappresentanti    possono   essere   designati    come   membri
dell'asemblea, devono essere iscritte  in apposito registro presso la
rappresentanza diplomatica o  consolare, da cui risultino  la data di
costituzione,  le  finalita'  statutarie,  il capitale  sociale  e  i
nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel
Paese da almeno cinque anni.
  2. A  ciacuna associazione spetta,  di norma, designare  un proprio
rappresentante   nell'assemblea.   Qualora   il  numero   dei   posti
disponibili per  i rappresentanti delle associazioni  non corrisponda
al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.
  3.  Qualora le  associazioni  siano in  numero  superiore ai  posti
disponibili per  le stesse in  assemblea, esse designano  ciascuna un
proprio  candidato  rappresentante  all'assemblea.  In  tal  caso  la
rappresentanza  diplomatica, sulla  base degli  elementi acquisiti  e
attraverso opportune forme  di consultazione, condotte dall'autorita'
consolare in ordine al  livello di rappresentativita', alla rilevanza
quantitativa e qualitativa  dell'attivita' svolta dalle associazioni,
stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea.
  4. Con  riferimento ai gruppi  di Paesi,  in ciascuno dei  quali e'
operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese
del  gruppo provvedono  a designare,  alle rispettive  rappresentanze
diplomatiche,  il  proprio  numero   di  rappresentanti,  secondo  le
procedure previste dal presente articolo.
  5. Con riferimento  ai gruppi di Paesi, in alcuno  dei quali non e'
operante un  Comites, le associazioni  operanti in tali  ultimi Paesi
designano  ciascuna un  proprio rappresentante  all'assemblea. Se  il
numero  di rappresentanti  cosi'  determinato  eccede la  percentuale
prevista all'articolo 13,  comma 1, della legge per i  Paesi ove sono
costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3.
  6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare
i  propri rappresentanti  entro trenta  giorni dall'insediamento  dei
Comites.  Le associazioni  designano  i  propri rappresentanti  entro
trenta  giorni  dalla  data   della  richiesta  della  rappresentanza
diplomatica.
 
           Nota all'art. 7:
            - Si trascrive il comma 1 dell'art.  13  della  legge  n.
          368/1989 come modificato dalla legge n. 198/1998:
            "1.    I  membi   i di   cui all'art.   4, comma  2, sono
          eletti da  una assemblea  formata  per  ciascun  Paese  dai
          componenti    dei    Comites  regolarmente   costituiti nei
          Paesi indicati   nella tabella   allegata  alla    presente
          legge    e   da rappresentanti   delle associazioni   delle
          comunita'  italiane in  numero  non  superiore al  30   per
          cento    dei  componenti dei COMITES per  i Paesi europei e
          del 45  per cento per i Paesi transoceanici, tenendo  conto
          dei   requisiti  fissati  dall'art.  4  o  delle  modalita'
          previste nelle  norme di attuazione di  cui  all'art.    17
          che     dovranno     garantire,     sul     piano     della
          rappresentanza,  il pluralismo associativo".