Art. 7. 1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'asemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalita' statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni. 2. A ciacuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4. 3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorita' consolare in ordine al livello di rappresentativita', alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attivita' svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea. 4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali e' operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo. 5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non e' operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti cosi' determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3. 6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.
Nota all'art. 7: - Si trascrive il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 368/1989 come modificato dalla legge n. 198/1998: "1. I membi i di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 o delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo".