Art. 9.
  1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a
uno, l'assemblea puo' eleggere  i propri rappresentanti al consiglio,
in modo che tra  gli eletti ve ne sia uno e non  piu' della meta' non
in possesso della cittadinanza italiana, purche' figlio o discendente
da cittadini italiani, tenuto  conto di quanto previsto dall'articolo
4, comma 4, della legge.
  2. Ciascun componente dell'assemblea scrive sulla propria scheda un
numero  di  nomi inferiore  a  quello  dei  membri del  consiglio  da
eleggere,  salvo che  esso sia  di uno.  Le schede  che riportano  un
numero superiore di nominativi sono nulle.
  3. Nel  caso in cui  tale numero  sia superiore ad  uno, l'elettore
puo' esprimere il suo voto a  favore di persone non in possesso della
cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini
italiani,  in proporzione  non  superiore alla  meta'  dei membri  da
eleggere.
  4. Entro sette giorni dalla  proclamazione dei risultati, copia del
verbale  delle operazioni  di voto  e di  scrutinio viene  trasmessa,
tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.
 
           Nota all'art. 9:
            - Si  trascrive il  testo del  comma 4 dell'art.  4 della
          legge n.    368/1989    come  modificato    dal  comma    1
          dell'art. 4  della legge  n.  198/1998:
            "4.  Nei Paesi  in cui la rappresentanza elettiva sia  di
          due o piu' membri,    possono  essere    rappresentate,  in
          proporzione  non    superore alla   meta'   dei componenti,
          anche   persone   non in    possesso    della  cittadinanza
          italiana,  purche'  siano  figli o discendenti di cittadini
          italiani".