Art. 10. 
 
  1. La macellazione e l'abbattimento, a fini  di  profilassi,  degli
animali  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  devono   avvenire   in
conformita' delle disposizioni di cui all'allegato E. 
  2. Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformita'
delle disposizioni di cui all'allegato F. 
  3. I pulcini di un giorno, come definiti all'articolo 2,  comma  2,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993,
n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli  incubatoi,  da  eliminare,
sono abbattuti il piu' rapidamente possibile,  in  conformita'  delle
disposizioni di cui all'allegato G. 
 
          Nota all'art. 10: 
            - Il D.P.R. 3 marzo  1993,  n.  587,  reca:  "Regolamento
          recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle
          norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari
          e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame
          e uova da cova". L'art.  2,  comma  2,  lettera  c),  cosi'
          recita: 
            " c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72
          ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre
          di Barberia possono essere state nutrite".