Art. 10. 1. La macellazione e l'abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all'articolo 5, comma 1, devono avvenire in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato E. 2. Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato F. 3. I pulcini di un giorno, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il piu' rapidamente possibile, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato G.
Nota all'art. 10: - Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, reca: "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova". L'art. 2, comma 2, lettera c), cosi' recita: " c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite".