Art. 14. 
 
  1. Il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti  da
un paese terzo deve essere completato dall'attestazione che le  carni
stesse sono state ottenute  dagli  animali  di  cui  all'articolo  5,
macellati nel rispetto di  condizioni  almeno  equivalenti  a  quelle
previste nel presente decreto.