Art. 15. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli 9 e 10 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. 2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire dodicimilioni. 3. Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle prescrizioni poste a tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti delle leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto, nonche' ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2.
Note all'art. 15: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". - La legge 14 ottobre 1985, n. 623, reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979". L'art. 5 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 5. - Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'art. 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati: da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma secondo, dell'art. 4, comma secondo, dell'art. 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello; da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma primo, dall'art. 4, comma primo, dall'art. 6, dall'art. 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello; da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta' di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'art. 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello".