Art. 15. 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'inosservanza  delle
prescrizioni  indicate  all'articolo  5,  comma  1,  all'articolo  6,
all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli 9 e 10 e'  punita  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a  lire
tremilioni. 
  2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1,
e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   lire
duemilioni a lire dodicimilioni. 
  3.  Le  regioni  che  hanno   stabilito   sanzioni   amministrative
pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in  base
alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985,  n.
623, per i casi di inosservanza  alle  prescrizioni  poste  a  tutela
degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti  delle
leggi regionali disciplinanti la materia  ai  principi  del  presente
decreto,  nonche'  ai  limiti  minimo  e   massimo   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 15: 
            - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche  al
          sistema penale". 
            - La legge 14 ottobre 1985, n. 623,  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali
          negli allevamenti  e  sulla  protezione  degli  animali  da
          macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10  marzo
          1976 e il 10 maggio 1979". L'art. 5  della  suddetta  legge
          cosi' recita: 
            "Art. 5. - Per le violazioni  delle  sottoelencate  norme
          delle convenzioni di cui all'art. 1 saranno  comminate  con
          leggi  regionali  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra  i
          limiti minimo e massimo di seguito indicati: 
            da L. 100.000 a L.  1.000.000  a  chiunque  procuri  agli
          animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'art.
          6 della convenzione sulla protezione  degli  animali  negli
          allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme  dell'art.
          3, comma secondo, dell'art. 4, comma secondo, dell'art.  7,
          commi secondo, terzo  e  ottavo,  della  convenzione  sulla
          protezione degli animali da macello; 
            da L. 300.000 a  L.  3.000.000  a  chiunque  trascuri  di
          assicurare  agli  animali  le  condizioni   ambientali   di
          allevamento previste all'art.  5  della  convenzione  sulla
          protezione degli animali negli  allevamenti  o  a  chiunque
          contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma  primo,
          dall'art. 4, comma primo, dall'art. 6, dall'art.  7,  commi
          primo, quarto, quinto,  sesto  e  settimo,  dall'art.  8  e
          dall'art.  9  della  convenzione  sulla  protezione   degli
          animali da macello; 
            da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli
          animali da allevamento la liberta' di movimento e lo spazio
          appropriati in relazione ai  loro  bisogni  fisiologici  ed
          etologici considerati all'art. 4  della  convenzione  sulla
          protezione degli animali negli  allevamenti  o  a  chiunque
          contravvenga alle norme previste dall'art. 4, comma  terzo,
          e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16  della  convenzione
          sulla protezione degli animali da macello".