Art. 2. 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) macello: qualsiasi  stabilimento  o  attrezzatura,  comprese  le
attrezzature per il trasferimento e la  stabulazione  degli  animali,
utilizzati per la macellazione a fini commerciali  degli  animali  di
cui all'articolo 5, comma 1; 
  b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro  trasporto  dalle
piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli,  fino
ai locali o ai luoghi di macellazione; 
  c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o  spazi
coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli,  allo  scopo  di
prestare loro, eventualmente, le cure  necessarie  (acqua,  foraggio,
riposo) prima della macellazione; 
  d)  immobilizzazione:  qualsiasi  sistema  inteso  a   limitare   i
movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento
efficaci; 
  e)  stordimento:  qualsiasi  procedimento  che,   praticato   sugli
animali, determina  rapidamente  uno  stato  di  incoscienza  che  si
protrae fino a quando non intervenga la morte; 
  f)  abbattimento:  qualsiasi  procedimento  che  produca  la  morte
dell'animale; 
 g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento; 
  h) autorita' competente: il Ministero della  sanita',  il  servizio
veterinario  della  regione  o  provincia  autonoma,  il  veterinario
ufficiale quale definito all'articolo 2, comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e  successive  modifiche;
tuttavia per le  macellazioni  secondo  determinati  riti  religiosi,
l'autorita' competente in materia di applicazione e  controllo  delle
disposizioni  particolari  relative  alla  macellazione   secondo   i
rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa  per  conto  della
quale  sono  effettuate  le  macellazioni;  questa  opera  sotto   la
responsabilita' del veterinario ufficiale per le  altre  disposizioni
contenute nel presente decreto. 
  2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali  si
intende  macellare  secondo  determinati  riti  religiosi  comunicano
all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente,  per
il successivo inoltro  al  Ministero  della  sanita',  di  essere  in
possesso dei requisiti prescritti. 
 
          Nota all'art. 2: 
            - Il decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.  286,  reca:
          "Attuazione  delle  direttive   91/497/CEE   e   91/498/CEE
          concernenti problemi sanitari in materia di  produzione  ed
          immissione sul mercato di carni fresche". L'art.  2,  comma
          1, lettera g), del suddetto decreto cosi' recita: 
            " g)  veterinario  ufficiale:  veterinario  della  unita'
          sanitaria locale  competente  per  territorio  responsabile
          della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento".