Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1; b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione; c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione; d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci; e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte; f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale; g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento; h) autorita' competente: il Ministero della sanita', il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto. 2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanita', di essere in possesso dei requisiti prescritti.
Nota all'art. 2: - Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche". L'art. 2, comma 1, lettera g), del suddetto decreto cosi' recita: " g) veterinario ufficiale: veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento".