Art. 5. 
 
  1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i  conigli  e  i  volatili  da
cortile, trasportati nei macelli ai fini della  macellazione,  devono
essere: 
  a)  trasferiti  e,  se  necessario,  stabulati  conformemente  alle
indicazioni di cui all'allegato A; 
  b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato
B; 
  c) storditi prima della macellazione  o  abbattuti  istantaneamente
conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C; 
  d) dissanguati conformemente alle indicazioni di  cui  all'allegato
D. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si  applicano
alle macellazioni che avvengono  secondo  i  riti  religiosi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h). 
  3.  Gli  stabilimenti  che  beneficiano  delle   deroghe   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18  aprile  1996,  n.  286,  e
successive modifiche, nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,  n.  495,  purche'
siano comunque rispettate le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
possono derogare: 
  a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini; 
  b) alle disposizioni di cui al comma  1,  lettera  a),  nonche'  ai
procedimenti di stordimento ed abbattimento  prescritti  all'allegato
C, per i volatili da cortile, i conigli,  i  suini,  gli  ovini  e  i
caprini. 
 
          Note all'art. 5: 
            - Per quanto riguarda il decreto  legislativo  18  aprile
          1996, n. 286,  vedi  in  nota  all'art.  2.  L'art.  5  del
          suddetto decreto cosi' recita: 
            "Art. 5. - Le carni fresche prodotte  conformemente  alle
          disposizioni del presente decreto  e  immagazzinate,  sotto
          controllo doganale, in un deposito frigorifero di un  Paese
          terzo riconosciuto conformemente al regolamento emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo  1992,  n.
          231, e che non sono state da allora  sottoposte  ad  alcuna
          manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono: 
            a) soddisfare alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3; 
            b)  offrire  le  garanzie   specifiche   concernenti   il
          controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni
          di magazzinaggio e di trasporto; 
            c) essere accompagnate dai certificati di  sanita'  e  di
          polizia  veterinaria  previsti  all'art.  16   del   citato
          regolamento". 
            - Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, reca:  "Regolamento
          recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE  che
          modifica  la  direttiva  71/118/CEE  relativa  a   problemi
          sanitari in materia di produzione e immissione sui  mercato
          di carni fresche di volatili da cortile". Gli articoli 4  e
          12 del suddetto D.P.R. cosi' recitano: 
            "Art. 4 (D eroghe per gli agricoltori). - 1. Le norme  di
          cui all'art. 3,  comma  1,  non  si  applicano  alle  carni
          fresche di volatili da cortile provenienti  da  aziende  di
          agricoltori la cui produzione annuale e' inferiore a l0.000
          capi di volatili da cortile e cedute in piccole quantita': 
            a) direttamente al consumatore finale nell'azienda o  sul
          mercato settimanale piu' vicino alla loro azienda; 
            b)  ad  un  dettagliante  per  la  vendita   diretta   al
          consumatore finale a condizione che il  primo  eserciti  la
          sua attivita' nella stessa localita' del  produttore  o  in
          una localita' vicina. 
            2. Quanto previsto al comma 1 non si applica in  caso  di
          vendita  su  aree  pubbliche  in  forma  itinerante  e  per
          corrispondenza. 
            3. L'autorita' sanitaria regionale provvede con  apposite
          norme,  ove  lo  ritenga  necessario  in   relazione   alle
          modalita' e alla entita' della cessione di cui al comma  1,
          a  regolare  l'attivita'  di  vigilanza  veterinaria  sulle
          aziende e a  stabilire  i  requisiti  igienici  minimi  dei
          locali, da autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962,
          n. 283, ove si effettua la macellazione. 
            4 Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano
          alle operazioni di sezionamento". 
            "Art. 12 (Deroghe). - 1. In deroga al disposto  dell'art.
          3, comma 1, lettera a), i  volatili  da  cortile  destinati
          alla produzione di fegato grasso possono  essere  storditi,
          dissanguati  e  spiumati  nell'allevamento  di  origine   a
          condizione che  tali  operazioni  siano  effettuate  in  un
          locale separato conforme all'allegato I, capitolo II, punto
          14,  lettera  b),  e  che,  conformemente  all'allegato  I,
          capitolo XV, le carcasse non eviscerate  siano  trasportate
          immediatamente   in   un   laboratorio   di    sezionamento
          riconosciuto  e  provvisto  del  locale  speciale  di   cui
          all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b), secondo
          trattino, lettera  ii),  dove  le  carcasse  devono  essere
          eviscerate entro ventiquattro ore sotto il controllo di  un
          veterinario ufficiale. 
            2. E' consentito il procedimento di raffreddamento  delle
          carcasse di volatili da cortile per  immersione  in  acqua,
          purche' effettuato in conformita' alle  condizioni  di  cui
          all'allegato I, capitolo VII, punti 42 e 43. 
            3. La commercializzazione delle  carni  fresche  ottenute
          con il procedimento di cui al comma 2 e' consentita solo  a
          condizione  che  le  carcasse  siano  state  immediatamente
          congelate o surgelate. 
            4. Qualora si faccia ricorso al procedimento  di  cui  al
          comma 2, ne deve essere fatta menzione nei documenti di cui
          all'art. 3, comma 1, lettera i)".