Art. 5. 1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere: a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A; b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B; c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C; d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato D. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). 3. Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purche' siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare: a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini; b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.
Note all'art. 5: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, vedi in nota all'art. 2. L'art. 5 del suddetto decreto cosi' recita: "Art. 5. - Le carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni del presente decreto e immagazzinate, sotto controllo doganale, in un deposito frigorifero di un Paese terzo riconosciuto conformemente al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e che non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono: a) soddisfare alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3; b) offrire le garanzie specifiche concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto; c) essere accompagnate dai certificati di sanita' e di polizia veterinaria previsti all'art. 16 del citato regolamento". - Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, reca: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sui mercato di carni fresche di volatili da cortile". Gli articoli 4 e 12 del suddetto D.P.R. cosi' recitano: "Art. 4 (D eroghe per gli agricoltori). - 1. Le norme di cui all'art. 3, comma 1, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale e' inferiore a l0.000 capi di volatili da cortile e cedute in piccole quantita': a) direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale piu' vicino alla loro azienda; b) ad un dettagliante per la vendita diretta al consumatore finale a condizione che il primo eserciti la sua attivita' nella stessa localita' del produttore o in una localita' vicina. 2. Quanto previsto al comma 1 non si applica in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e per corrispondenza. 3. L'autorita' sanitaria regionale provvede con apposite norme, ove lo ritenga necessario in relazione alle modalita' e alla entita' della cessione di cui al comma 1, a regolare l'attivita' di vigilanza veterinaria sulle aziende e a stabilire i requisiti igienici minimi dei locali, da autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ove si effettua la macellazione. 4 Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di sezionamento". "Art. 12 (Deroghe). - 1. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), i volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati nell'allevamento di origine a condizione che tali operazioni siano effettuate in un locale separato conforme all'allegato I, capitolo II, punto 14, lettera b), e che, conformemente all'allegato I, capitolo XV, le carcasse non eviscerate siano trasportate immediatamente in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto del locale speciale di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b), secondo trattino, lettera ii), dove le carcasse devono essere eviscerate entro ventiquattro ore sotto il controllo di un veterinario ufficiale. 2. E' consentito il procedimento di raffreddamento delle carcasse di volatili da cortile per immersione in acqua, purche' effettuato in conformita' alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, punti 42 e 43. 3. La commercializzazione delle carni fresche ottenute con il procedimento di cui al comma 2 e' consentita solo a condizione che le carcasse siano state immediatamente congelate o surgelate. 4. Qualora si faccia ricorso al procedimento di cui al comma 2, ne deve essere fatta menzione nei documenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera i)".