Art. 6. 1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformita' alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformita' ed idoneita' ad assicurare tali esigenze specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato. 2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.