Art. 6. 
 
  1.  Gli  strumenti,  il  materiale   per   l'immobilizzazione,   le
attrezzature e gli  impianti  per  lo  stordimento  o  l'abbattimento
devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo
da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace,  in
conformita' alle disposizioni del  presente  decreto;  l'accertamento
della loro conformita'  ed  idoneita'  ad  assicurare  tali  esigenze
specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale che  ne  controlla
anche regolarmente il buono stato. 
  2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di
emergenza,   adeguati   strumenti   e   attrezzature   di    ricambio
opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da  parte
del veterinario ufficiale.