Art. 7. 1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo umanitario ed efficace. 2. L'autorita' competente si accerta dell'idoneita', delle capacita' e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.