Art. 7.
  1.  Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione,
stordimento,  macellazione  o  abbattimento di animali possono essere
effettuate  solo  da persone in possesso della preparazione teorica e
pratica  necessaria  a  svolgere tali attivita' in modo umanitario ed
efficace.
  2.   L'autorita'   competente   si  accerta  dell'idoneita',  delle
capacita'  e  conoscenze professionali delle persone incaricate della
macellazione.