Art. 9.
  1.  Le disposizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo
5,  comma  1,  si  applicano  anche  nei casi in cui gli animali, ivi
indicati, vengono macellati in luogo diverso dal macello.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione
a  domicilio  da  parte  di  privati di volatili da cortile, conigli,
suini, ovini e caprini per consumo familiare, le prescrizioni fissate
nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, non si applicano,
purche'  siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 e gli
animali  delle  specie  bovina,  suina,  ovina  e caprina siano stati
storditi in precedenza.