(Allegato B)
                                                           Allegato B 
                       (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) 
 
                   IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI 
                 PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI 
                             O ABBATTUTI 
 
  1. Gli animali  devono  essere  immobilizzati  nel  modo  idoneo  a
risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o  contusioni
evitabili. 
  Tuttavia,  in  caso  di  macellazione  rituale,   e'   obbligatoria
l'immobilizzazione degli animali  della  specie  bovina  prima  della
macellazione con  metodo  meccanico  per  evitare  qualsiasi  dolore,
sofferenza e eccitazione, nonche' qualsiasi ferita o contusione  agli
animali. 
  2. Gli animali non devono essere legati per  le  zampe  ne'  devono
essere sospesi prima di  essere  storditi  o  abbattuti.  Tuttavia  i
volatili da cortile e i conigli possono  essere  sospesi  per  essere
macellati, purche' vengano prese  le  appropriate  misure  affinche',
quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento
tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili
indugi. 
  D'altra parte, il fatto di bloccare un animale  in  un  sistema  di
contenzione non puo' essere  considerato  in  nessun  caso  come  una
sospensione. 
  3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici
o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una
posizione tale che lo strumento possa essere  applicato  e  manovrato
senza difficolta', in modo corretto e per la durata appropriata.  Per
i  solipedi  e  i  bovini  l'autorita'   competente   puo'   tuttavia
autorizzare  il  ricorso  a  strumenti  appropriati  per  limitare  i
movimenti della testa. 
  4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono  essere  usati
per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.