Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI 1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili. Tuttavia, in caso di macellazione rituale, e' obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonche' qualsiasi ferita o contusione agli animali. 2. Gli animali non devono essere legati per le zampe ne' devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purche' vengano prese le appropriate misure affinche', quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non puo' essere considerato in nessun caso come una sospensione. 3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficolta', in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa. 4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.