Allegato C (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA I. Metodi ammessi. A. Stordimento: 1) pistola a proiettile captivo; 2) commozione cerebrale; 3) elettronarcosi; 4) esposizione al biossido di carbonio. B. Abbattimento: 1) pistola o fucile a proiettile libero; 2) elettrocuzione; 3) esposizione al biossido di carbonio. C. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreche' siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato. II. Disposizioni specifiche per lo stordimento. Lo stordimento non deve essere praticato se non e' possibile l'immediato dissanguamento degli animali. 1. Pistola a proiettile captivo: a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie. Per gli ovini e i caprini il colpo puo' essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono; b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non puo' essere riutilizzato fino a che sia stato riparato; c) gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non e' pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi e' introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finche' l'operatore non e' pronto a stordirlo. 2. Percussione: a) questo metodo e' ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio; b) tuttavia nel caso di piccole quantita' di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3. 3. Elettronarcosi: A. Elettrodi: 1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle; 2) se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve: a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non puo' essere trasmessa; b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale; c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensita' di corrente utilizzata. B. Bagni d'acqua: 1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi. L'intensita' e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorita' competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte; 2) qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sara' mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensita' efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili; 3) occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione; 4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondita' appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca; 5) se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto. 4. Esposizioni al biossido di carbonio: 1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70% in volume; 2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante; 3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto; 4) i suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il piu' rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga. III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento. 1. Pistola o fucile a proiettili liberi. Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorita' competente che dovra' in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva. 2. Decapitazione e dislocazione del collo. Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorita' competente che dovra' segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3. 3. Elettrocuzione e biossido di carbonio. L'autorita' competente puo' autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempreche' siano rispettate, oltre alle disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensita' e la durata della corrente utilizzata, nonche' la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso. 4. Cassone a vuoto. Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3: - che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica; - che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali; - che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.