(Allegato C)
                                                           Allegato C 
                       (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) 
 
   STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI 
                            DA PELLICCIA 
 
I. Metodi ammessi. 
  A. Stordimento: 
   1) pistola a proiettile captivo; 
   2) commozione cerebrale; 
   3) elettronarcosi; 
   4) esposizione al biossido di carbonio. 
  B. Abbattimento: 
   1) pistola o fucile a proiettile libero; 
   2) elettrocuzione; 
   3) esposizione al biossido di carbonio. 
  C.   L'autorita'   competente   puo'   tuttavia   autorizzare    la
decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del  "cassone  a
vuoto" come metodo di abbattimento  per  talune  specie  determinate,
sempreche' siano osservate  le  disposizioni  dell'articolo  3  e  le
disposizioni specifiche del punto III del presente allegato. 
 
II. Disposizioni specifiche per lo stordimento. 
  Lo stordimento non  deve  essere  praticato  se  non  e'  possibile
l'immediato dissanguamento degli animali. 
  1. Pistola a proiettile captivo: 
  a)  gli  strumenti  devono  essere  posizionati  in  modo  che   il
proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In  particolare  per  i
bovini e' proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio  tra
le orecchie. 
  Per gli ovini e i caprini il colpo puo' essere  sparato  nel  punto
suddetto qualora le corna impediscano di  accedere  alla  parte  alta
della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente
al di sotto della base delle corna,  in  direzione  della  bocca;  il
dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono; 
  b) quando si usa uno strumento a  proiettile  captivo,  l'operatore
deve  controllare  che  il  proiettile  ritorni   effettivamente   in
posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo  strumento  non  puo'
essere riutilizzato fino a che sia stato riparato; 
  c) gli animali non  devono  essere  sistemati  in  un  box  per  lo
stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non  e'  pronto  a
operare fin dal momento in cui l'animale vi e' introdotto. Un animale
non deve avere la testa  immobilizzata  finche'  l'operatore  non  e'
pronto a stordirlo. 
  2. Percussione: 
  a) questo metodo e' ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a
funzionamento  meccanico  che  procuri  una   scossa   al   cervello.
L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione  corretta
e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata,  secondo
le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo  efficace  senza
frattura del cranio; 
  b) tuttavia nel caso di piccole quantita' di conigli, qualora li si
colpisca al cranio in modo non meccanico,  l'operazione  deve  essere
effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato
di incoscienza perdurante  fino  alla  morte  e  nel  rispetto  delle
disposizioni generali dell'articolo 3. 
  3. Elettronarcosi: 
    A. Elettrodi: 
  1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da
consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre  inoltre  prendere
le misure appropriate per ottenere un corretto contatto  elettrico  e
segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle; 
  2) se gli  animali  sono  storditi  individualmente,  l'apparecchio
deve: 
  a) essere munito di  un  dispositivo  che  misuri  l'impedenza  del
carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la  corrente
elettrica minima prescritta non puo' essere trasmessa; 
  b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che  indichi
la durata della sua applicazione ad un determinato animale; 
  c)  essere  collegato  ad  un  dispositivo,   collocato   in   modo
perfettamente visibile all'operatore,  che  indichi  il  voltaggio  e
l'intensita' di corrente utilizzata. 
    B. Bagni d'acqua: 
  1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con  bagni  d'acqua
per  i  volatili  da  cortile,  il  livello  dell'acqua  deve  essere
regolabile in modo da consentire un corretto contatto  con  la  testa
degli stessi. 
  L'intensita' e la durata della corrente utilizzata in  questo  caso
sono determinate dall'autorita' competente in modo da  garantire  che
l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente
fino alla morte; 
  2) qualora i volatili da cortile siano storditi  in  gruppo  in  un
bagno d'acqua, sara' mantenuto un voltaggio  sufficiente  a  produrre
una corrente  che  abbia  un'intensita'  efficace  per  garantire  lo
stordimento di ciascuno dei volatili; 
  3) occorre prendere le misure appropriate  per  garantire  un  buon
passaggio della  corrente  e  segnatamente  un  contatto  corretto  e
l'umidificazione di  detto  contatto  tra  le  zampe  e  i  ganci  di
sospensione; 
  4) i bagni d'acqua per i  volatili  da  cortile  devono  presentare
dimensioni e profondita' appropriate  per  il  tipo  di  volatili  da
macellare,  e  non  devono  traboccare   al   momento   dell'entrata.
L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca; 
  5) se  necessario  deve  essere  possibile  un  intervento  manuale
diretto. 
  4. Esposizioni al biossido di carbonio: 
  1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei  suini  non
deve essere inferiore al 70% in volume; 
  2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi
utilizzati per convogliarvi  gli  animali  devono  essere  concepiti,
costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che  gli  animali
si possano ferire  o  possano  subire  compressioni  al  petto  e  da
permettere loro di restare in piedi prima  di  perdere  i  sensi.  Il
meccanismo di instradamento e la cella  devono  essere  adeguatamente
illuminati,  in  modo  che  un  suino  possa  vedere  altri  suini  o
l'ambiente circostante; 
  3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione  della
concentrazione  di  gas  nel  punto  di  massima  esposizione.   Essi
emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile  ed  udibile
se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di  sotto  del
livello dovuto; 
  4) i suini devono essere disposti in recinti o  in  contenitori  in
modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato
nella  cella  contenente  gas  entro  trenta  secondi   dal   momento
dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere  convogliati  il  piu'
rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione
di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere
in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga. 
 
III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento. 
  1. Pistola o fucile a proiettili liberi. 
  Questi metodi che possono essere impiegati  per  l'abbattimento  di
varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento  e
i  cervidi,  sono   subordinati   all'autorizzazione   dell'autorita'
competente  che  dovra'  in  particolare  assicurarsi   che   vengano
utilizzati da personale  abilitato  a  farlo  e  nel  rispetto  delle
disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva. 
  2. Decapitazione e dislocazione del collo. 
  Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili
da   cortile,   sono   subordinati   all'autorizzazione   da    parte
dell'autorita' competente che  dovra'  segnatamente  assicurarsi  che
vengano utilizzati da personale abilitato  a  farlo  e  nel  rispetto
delle disposizioni dell'articolo 3. 
  3. Elettrocuzione e biossido di carbonio. 
  L'autorita' competente puo'  autorizzare  l'abbattimento  di  varie
specie mediante tali metodi sempreche' siano rispettate,  oltre  alle
disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni specifiche  di  cui  ai
punti 3 e 4 del punto II del presente  allegato;  a  tal  fine,  essa
fissa inoltre l'intensita' e la  durata  della  corrente  utilizzata,
nonche' la concentrazione di biossido di  carbonio  e  la  durata  di
esposizione ad esso. 
  4. Cassone a vuoto. 
  Questo metodo, riservato all'abbattimento senza  dissanguamento  di
taluni animali da consumo appartenenti  a  specie  di  selvaggina  da
allevamento   (quaglie,   pernici   e   fagiani)    e'    subordinato
all'autorizzazione dell'autorita' competente che  si  accerta,  oltre
che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3: 
  - che gli animali siano posti in un cassone  a  tenuta  stagna  nel
quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa
elettrica; 
  - che la depressione d'aria sia mantenuta  fino  alla  morte  degli
animali; 
  - che gli animali siano sottoposti  a  contenzione  in  gruppo,  in
contenitori  da  trasporto  inseribili  nel  cassone  a   vuoto,   di
dimensioni proporzionate allo scopo.