(Allegato D)
                                                           Allegato D 
                       (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) 
 
                    DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI 
 
  1. Per  gli  animali  che  sono  stati  storditi,  l'operazione  di
dissanguamento  deve  iniziare  il  piu'  presto  possibile  dopo  lo
stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e
completo.  Il  dissanguamento  deve  essere  effettuato   prima   che
l'animale riprenda coscienza. 
  2. Il dissanguamento degli animali deve  essere  ottenuto  mediante
recisione di almeno una della due carotidi o dei  vasi  sanguigni  da
cui esse si dipartono. 
  Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non  vanno  effettuate  altre
operazioni sugli animali  ne'  alcuna  stimolazione  elettrica  prima
della fine del dissanguamento. 
  3. Il responsabile  dello  stordimento,  impastoiamento,  carico  e
dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente  su  un
solo animale prima di passare a un altro animale. 
  4.  Se  i  volatili  da  cortile   vengono   dissanguati   mediante
decapitazione   eseguita   automaticamente,   dev'essere    possibile
l'intervento manuale  diretto,  in  modo  che,  in  caso  di  mancato
funzionamento  del  dispositivo,  l'animale  possa  essere  macellato
immediatamente.