Allegato D (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI 1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il piu' presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza. 2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali ne' alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento. 3. Il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale. 4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.