(Allegato E)
                                                           Allegato E 
                                 (previsto dall'articolo 10, comma 1) 
 
  METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE 
 
Metodi ammessi. 
  Qualsiasi   metodo   ammesso   conformemente   alle    disposizioni
dell'allegato C e che garantisca la morte certa. 
  L'autorita'   competente,   nel   rispetto    delle    disposizioni
dell'articolo 3, puo' autorizzare l'utilizzazione di altri metodi  di
abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che: 
  - qualora si ricorra a metodi che non causano morte  immediata  (ad
esempio l'uso della pistola a proiettile  captivo),  siano  prese  le
misure appropriate per abbattere gli animali il piu' presto possibile
e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza; 
  - nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finche' essa
non ne abbia constatato la morte.