Allegato E (previsto dall'articolo 10, comma 1) METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE Metodi ammessi. Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che garantisca la morte certa. L'autorita' competente, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, puo' autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che: - qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il piu' presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza; - nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finche' essa non ne abbia constatato la morte.