Allegato F (previsto dall'articolo 10, comma 2) METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA I. Metodi ammessi. 1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello. 2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprieta' anestetiche. 3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco. 4. Esposizione al monossido di carbonio. 5. Esposizione al cloroformio. 6. Esposizione al biossido di carbonio. L'autorita' competente decide del metodo piu' appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3. II. Disposizioni specifiche. 1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello: a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale; b) tale metodo e' ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento. 2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprieta' anestetiche. Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati. 3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco. Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensita' di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensita' media pari a 0,3 A. 4. Esposizione al monossido di carbonio: a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza; b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1% in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%; c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo puo' essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' purche' i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato: - e' stato raffreddato in maniera appropriata; - e' stato sufficientemente filtrato; - e' esente da qualsiasi materiale o gas irritante; - che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1% in volume; d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura; e) gli animali devono restare nella cella finche' non siano morti. 5. Esposizione al cloroformio. L'esposizione al cloroformio puo' essere impiegata per l'abbattimento dei cincilla' purche': a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza; b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria; c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura; d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti. 6. Esposizione al biossido di carbonio. Il biossido di carbonio puo' essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' purche': a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza; b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%; c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura; d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti.