(Allegato G)
                                                           Allegato G 
                                 (previsto dall'articolo 10, comma 3) 
 
                 ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI 
                    IN ECCEDENZA NEGLI INCUBATORI 
                           E DA ELIMINARE 
 
I.Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini. 
  1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una  morte
rapida. 
  2. Esposizione al biossido di carbonio. 
  3. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione
di  altri  metodi  di  abbattimento  scientificamente   riconosciuti,
purche' rispettino le disposizioni dell'articolo 3. 
 
II. Disposizioni specifiche. 
  1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una  morte
rapida: 
  a) gli animali devono  essere  abbattuti  mediante  un  dispositivo
munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna; 
  b) la capacita' del dispositivo deve  essere  tale  che  tutti  gli
animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi. 
  2. Esposizione al biossido di carbonio: 
  a) gli animali devono essere posti in  un'atmosfera  contenente  la
concentrazione massima possibile di biossido di carbonio  proveniente
da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%; 
  b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finche'
non siano morti. 
 
III.Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni. 
  1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi,  tutti  i
rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante  il
dispositivo meccanico descritto al punto II.1. 
  2. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione
di  altri  metodi  di  abbattimento  scientificamente   riconosciuti,
purche' rispettino le disposizioni dell'articolo 3.