Allegato G (previsto dall'articolo 10, comma 3) ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE I.Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini. 1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida. 2. Esposizione al biossido di carbonio. 3. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le disposizioni dell'articolo 3. II. Disposizioni specifiche. 1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida: a) gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna; b) la capacita' del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi. 2. Esposizione al biossido di carbonio: a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%; b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finche' non siano morti. III.Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni. 1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1. 2. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le disposizioni dell'articolo 3.