Art. 4.
  1.  Le  disposizioni  del  presente decreto  non  si  applicano  ai
rapporti concessori istaurati ai  sensi del terzo comma dell'articolo
37 del codice della navigazione,  fino alla scadenza del primo titolo
concessorio.
 
           Nota all'art. 4:
            -   Il   testo   vigente   dell'art.   37, comma  3,  del
          codice  della navigazione,  approvato  con  R.D.  30  marzo
          1942,  n.  327,  e'  il seguente:
            "Art. 37 (Concorso  di piu' domande  di  concessione).  -
          Nel  caso di piu' domande  di concessione, e'  preferito il
          richiedente   che offra  maggiori  garanzie    di  proficua
          utilizzazione   della  concessione    e  si  proponga    di
          avvalersi  di  questa   per  un   uso   che,   a   giudizio
          dell'amministrazione,   risponda   ad  un  piu'   rilevante
          interesse pubblico.
            Al fine  della tutela   dell'ambiente costiero,   per  il
          rilascio di nuove     concessioni    demaniali    marittime
          per       attivita' turisticoricreative e'  data preferenza
          alle richeste   che importino attrezzature  non    fisse  e
          completamente  amovibili. E'  altresi' data preferenza alle
          precedenti  concessioni,  gia'  rilasciate,    in  sede  di
          rinnovo rispetto alle nuove istanze.
            Qualora  non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai
          precedenti commi, si procede a licitazione privata".