Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori istaurati ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del primo titolo concessorio.
Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 37, comma 3, del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e' il seguente: "Art. 37 (Concorso di piu' domande di concessione). - Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turisticoricreative e' data preferenza alle richeste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".