Art. 6. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi: a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche; b) grado di sviluppo turistico esistente; c) stato delle acque con riferimento alla balneabilita'; d) ubicazione ed accessibilita' agli esercizi; e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi. 2. La conseguente delibera regionale e' adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. La classificazione delle aree e' soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento. 4. In fase di prima attuazione la revisione e' effettuata entro due anni.
Nota all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' il seguente: "Art. 4 (Competenze dello Stato). - Lo Stato nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. (Omissis). Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975".