Art. 6.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente  decreto  le  regioni
individuano  le aree  del  proprio territorio  da classificare  nelle
categorie A,  B e  C, effettuati  gli accertamenti  - sulla  base dei
criteri armonizzati sul piano nazionale  ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio 1977, n. 616 - dei
requisiti di alta, normale e  minore valenza turistica, tenuto conto,
fra l'altro, dei seguenti elementi:
  a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
    b) grado di sviluppo turistico esistente;
  c) stato delle acque con riferimento alla balneabilita';
    d) ubicazione ed accessibilita' agli esercizi;
  e)  caratteristiche  delle  strutture,  delle  attrezzature  e  dei
servizi.
  2. La conseguente delibera  regionale e' adottata entro centottanta
giorni dalla data  di pubblicazione del presente  decreto e trasmessa
per  conoscenza   alla  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento  del turismo,  ed  al Ministero  dei  trasporti e  della
navigazione.
  3.  La  classificazione  delle   aree  e'  soggetta  normalmente  a
revisione quadriennale col medesimo procedimento.
  4. In fase di prima attuazione la revisione e' effettuata entro due
anni.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il  testo    vigente dell'art. 4 del D.P.R. 24  luglio
          1977, n. 616, e' il seguente:
            "Art. 4  (Competenze  dello  Stato).  -  Lo  Stato  nelle
          materie  definite dal presente  decreto, esercita  soltanto
          le    funzioni  amministrative  indicate   negli   articoli
          seguenti, e  le funzioni, anche nelle materie trasferite  o
          delegate,    attinenti ai   rapporti internazionali,   alla
          difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
             (Omissis).
            Il Governo   della Repubblica,   tramite  il  commissario
          del  Governo,  esercita il potere  di sostituzione previsto
          dall'art.  2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975".