Art. 8.
  1. Ai  fini di consentire  l'accesso al  mare da parte  di soggetti
handicappati nonche' la loro mobilita' all'interno di aree attrezzate
con strutture  modeste di  facile rimozione, i  concessionari possono
predisporre  appositi percorsi  da  posizionare  sulla spiaggia,  sia
normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi
non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.
  2. Allo stesso  fine detti percorsi possono  anche congiungere aree
limitrofe in concessione  previa semplice comunicazione all'autorita'
marittima e sono comunque rimossi alla fine della stagione balneare.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 agosto 1998
                                                Il Ministro: Burlando
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
  Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 323