Art. 8. 1. Ai fini di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti handicappati nonche' la loro mobilita' all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, i concessionari possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia normalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio. 2. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'autorita' marittima e sono comunque rimossi alla fine della stagione balneare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 1998 Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 323