Art. 14. Divieti di nomina 1. Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni: a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami; b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola; c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni; d) aspettativa o distacco sindacale; e) impegno in altri esami coincidenti con gli esami di Stato di cui al presente decreto. 2. Parimenti, non si da' luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita' con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola e' il seguente: "Art. 23 (Assenze per malattia). - 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unita' sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso. 5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti. 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonche' da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalita' applicative saranno regolarmente dal successivo accordo di cui all'art. 79. 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere e), f). b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente l'unita' sanitaria locale. 12. ll dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19. 14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite puo' essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto conto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilita' da osservare. 16. Nel caso in cui l'infermita' sia causa da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della norma retribuzione - e' versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettera a) , d) ce), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 17. Le disposizioni contenute nel presente articolo applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole". - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela delle lavoratrici madri".