Art. 16. Regione e province autonome 1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 1998 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 303
Note all'art. 16: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materie di edilizia scolastica". Il testo del comma 22 dell'art.1 e' il seguente: "22. All'art. 21, dopo il comma 20, e' aggiunto il seguente: ''20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti, nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425''". - Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento". Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame". - Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, reca: "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1998, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento". Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4. - 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: ''Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. 3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia''.". - Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, reca: "Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia d'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano". Il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11. - Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame". - Il D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano". Il testo dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6. - 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: ''Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia''.".