Art. 6. Criteri di nomina dei membri esterni 1. I membri esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza: a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali. 2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame. 3. In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli. 4. In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o piu' membri esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche. 5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine: a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante: 1) per la stessa materia d'insegnamento; 2) per la classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento; 3) per l'area disciplinare in cui e' compresa la materia d'insegnamento; b) commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, prima per la classe di concorso e, poi, per l'area disciplinare in cui e' compresa la materia d'insegnamento.