Art. 8. Ordine di nomina in indirizzi particolari 1. Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione dei quadri orario e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con decreto interministeriale 12 gennaio 1988 e successive reiterazioni e integrazioni, denominata "Progetto Brocca" e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati, come presidenti, con priorita', i capi degli istituti statali ove funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano o abbiano insegnato per almeno un biennio nei corsi stessi. 2. La nomina dei presidenti nelle commissioni di cui al comma 1 viene disposta seguendo le fasi territoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Prima di procedere alla nomina su sedi esterne alla regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a nominare, nell'ordine, in commissioni relative ad altra sperimentazione e su commissioni di ordinamento, costituite nella regione di abituale dimora o di servizio. 3. Nelle commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al primo comma, nelle quali non sia stato possibile la nomina dei presidenti secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, viene nominato personale con esperienza in corsi sperimentali e, successivamente, personale dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di precedenza e le fasi territoriali indicate negli articoli 6 e 7. 4. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove e' in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal presidente e da almeno due membri esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali e' in atto la medesima sperimentazione. 5. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali: a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio; c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; d) d'ufficio, su tutte le altre sedi. 6. Le nomine dei membri esterni, nelle commissioni di cui al comma 4, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali: a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze; c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio; e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; f) d'ufficio, su tutte le altre sedi. 7. L'assegnazione degli aspiranti, anziche' nelle commissioni di cui al comma 4, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 5 e 6.