Art. 9. Preferenze a parita' di condizioni 1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei membri esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parita' di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualita' di docenti. A parita' di tutte le condizioni la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.