Art. 2.
  1. Gli  edifici, le  attrezzature, l'arredamento e  qualsiasi altro
bene  immobile  e mobile  di  proprieta'  dell'ESMAS adibiti  ad  uso
scolastico  sono trasferiti  in proprieta'  ai comuni  competenti per
territorio e mantengono tale destinazione.
  2. I  restanti beni patrimoniali  mobili ed immobili  di proprieta'
dell'ESMAS  comunque attinenti  allo  svolgimento  delle funzioni  di
competenza  propria   o  delegata  della  regione   Sardegna,  ovvero
attribuite agli  enti locali,  sono trasferiti alla  regione Sardegna
con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri, sentiti  i
Ministri interessati, previa intesa con la regione Sardegna.
  3. Tutti gli atti connessi con  il trasferimento dei beni di cui al
presente articolo sono esenti da imposte e tasse.