Art. 2. 1. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprieta' dell'ESMAS adibiti ad uso scolastico sono trasferiti in proprieta' ai comuni competenti per territorio e mantengono tale destinazione. 2. I restanti beni patrimoniali mobili ed immobili di proprieta' dell'ESMAS comunque attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza propria o delegata della regione Sardegna, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alla regione Sardegna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la regione Sardegna. 3. Tutti gli atti connessi con il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.