Art. 3. 1. Il commissario del Governo presso la regione Sardegna provvede agli adempimenti connessi: a) con il trasferimento del personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS, ai fini dell'inquadramento, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei corrispondenti ruoli provinciali del personale del comparto "Scuola" di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, sulla base dell'anzianita' di servizio maturata alla data di inquadramento; b) con il trasferimento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 presso la sede centrale dell'ESMAS, per l'inquadramento, anche in soprannumero, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione. Il predetto personale e' comunque assegnato, in sede di prima applicazione del presente articolo, agli uffici aventi sede nella regione Sardegna. 2. Al personale di cui al comma 1 e' assicurato, presso le amministrazioni destinatarie, il mantenimento dell'eventuale piu' favorevole trattamento economico in godimento alla data dell'inquadramento, mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Il medesimo personale ha facolta' di presentare domanda per ottenere il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di provenienza. La domanda per l'opzione deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di inquadramento. 3. Al personale di cui al comma 1 si applicano, in materia di trattamento di fine servizio, le disposizioni previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Le somme relative all'indennita' di fine servizio gia' maturate dal medesimo personale alla data di inquadramento fanno carico allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e saranno versate all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica in cinque annualita' di eguale importo pari a L. 3.772.840.000.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 593/1993 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione) e' il seguente: "Art. 9 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende: il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato; il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Universita'. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1, e' stipulato: a) per la parte pubblica: dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". - La legge 29 dicembre 1988, n. 554, detta disposizioni in materia di pubblico impiego. - Il D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104, reca: "Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilita'".