Art. 3.
  1. Il commissario  del Governo presso la  regione Sardegna provvede
agli adempimenti connessi:
  a)  con il  trasferimento del  personale docente  e ausiliario,  di
ruolo o  con rapporto  di lavoro a  tempo indeterminato,  in servizio
alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS,
ai   fini  dell'inquadramento,   con  effetto   dalla  data   di  cui
all'articolo  1, comma  1, nei  corrispondenti ruoli  provinciali del
personale del comparto "Scuola" di cui all'articolo 9 del regolamento
emanato  con decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  30
dicembre  1993,  n.  593,  sulla  base  dell'anzianita'  di  servizio
maturata alla data di inquadramento;
  b) con il  trasferimento del personale, di ruolo o  con rapporto di
lavoro a  tempo indeterminato,  in servizio alla  data del  30 aprile
1998 presso  la sede centrale dell'ESMAS,  per l'inquadramento, anche
in soprannumero, con effetto dalla  data di cui all'articolo 1, comma
1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica
del  Ministero della  pubblica istruzione.  Il predetto  personale e'
comunque  assegnato,  in  sede  di prima  applicazione  del  presente
articolo, agli uffici aventi sede nella regione Sardegna.
  2.  Al  personale di  cui  al  comma  1  e' assicurato,  presso  le
amministrazioni  destinatarie,  il mantenimento  dell'eventuale  piu'
favorevole   trattamento    economico   in   godimento    alla   data
dell'inquadramento, mediante  l'attribuzione di un  assegno personale
riassorbibile con  i successivi miglioramenti economici.  Il medesimo
personale  ha   facolta'  di  presentare  domanda   per  ottenere  il
mantenimento dell'iscrizione  all'ente previdenziale  di provenienza.
La domanda  per l'opzione deve essere  presentata all'amministrazione
di destinazione,  a pena di decadenza,  entro il termine di  sei mesi
dalla data di inquadramento.
  3.  Al personale  di cui  al comma  1 si  applicano, in  materia di
trattamento di fine servizio, le disposizioni previste dalla legge 29
dicembre  1988, n.  554, e  dal regolamento  emanato con  decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo  1993, n. 104. Le somme relative
all'indennita' di fine servizio  gia' maturate dal medesimo personale
alla data di inquadramento fanno  carico allo stato di previsione del
Ministero della  pubblica istruzione  e saranno  versate all'Istituto
nazionale  di   previdenza  per  i   dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  in   cinque  annualita'  di   eguale  importo  pari   a  L.
3.772.840.000.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo dell'art. 9 del  D.P.C.M. n. 593/1993 (Testo
          unico delle disposizioni  concernenti lo   statuto    degli
          impiegati  civili  dello Stato e norme di esecuzione) e' il
          seguente:
            "Art. 9 (Comparto del personale della  scuola). -  1.  Il
          comparto  di contrattazione collettiva  di cui  all'art. 2,
          comma 1,  lettera G), comprende:
            il   personale direttivo,   docente,   educativo e    non
          docente   delle scuole   materne,  elementari,   secondarie
          ed   artistiche,     delle istituzioni  educative  e  delle
          scuole speciali dello Stato;
            il   personale   direttivo,   docente,   educativo e  non
          docente   dei conservatori  di  musica,  delle    accademie
          nazionali  di  arte  drammatica e di danza, delle accademie
          di belle arti e dell'Accademia nazionale  di    danza,  ivi
          incluso  quello    appartenente  alla    carriera direttiva
          amministrativa;
            il personale    direttivo,  docente,  educativo    e  non
          docente    di  ogni  altro  tipo di scuola statale, esclusa
          l'Universita'.
            2.  Il  contratto  collettivo nazionale   riguardante   i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1, e' stipulato:
               a) per la parte pubblica:
            dall'Agenzia  di  cui all'art. 50 del decreto legislativo
          n. 29/1993;
               b) per la parte sindacale:
            dalle      organizzazioni       sindacali    maggiormente
          rappresentative     sul  piano  nazionale  nell'ambito  del
          comparto di cui al presente articolo;
            dalle      confederazioni       sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale".
            -  La legge 29 dicembre 1988,  n. 554, detta disposizioni
          in materia di pubblico impiego.
            - Il D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104, reca: "Regolamento  di
          attuazione  della   legge   29  dicembre  1988,    n.  554,
          concernente  il  regime pensionistico e  previdenziale  dei
          dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilita'".