Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio 1. Il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. Il responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attivita' e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio. 3. In particolare il responsabile della attivita' didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attivita' significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinche' venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attivita' a rischio vengano poste in essere; d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attivita' ed alle specifiche mansioni svolte.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legisaltivo n. 626/1994 si veda la nota all'art. 4.