Art. 9.
                Progettazione ed utilizzo di prototipi
                         e di nuovi prodotti
  1.  Nell'impiego  di  prototipi   di  macchine,  di  apparecchi  ed
attrezzature  di  lavoro,  di  impianti  o  di  altri  mezzi  tecnici
realizzati ed utilizzati  nelle attivita' di ricerca,  di didattica e
di servizio, il  datore di lavoro ed il  responsabile della attivita'
didattica  o di  ricerca  in laboratorio,  per  quanto di  rispettiva
competenza, devono:
  a)  garantire  la  corretta   protezione  del  personale,  mediante
valutazione in  sede di  progettazione dei possibili  rischi connessi
con  la realizzazione  del  progetto e  con  l'adozione di  eventuali
specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
  b) provvedere  affinche' gli operatori siano  adeguatamente formati
ed informati  sui particolari  rischi e  sulle particolari  misure di
prevenzione e protezione.
  2. Le disposizioni di cui  al comma precedente trovano applicazione
anche in  caso di produzione,  detenzione ed impiego di  nuovi agenti
chimici, fisici o biologici.
  3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attivita' didattica
o di ricerca  in laboratorio, per l'attuazione  delle disposizioni di
cui  al  presente articolo,  si  avvalgono  della collaborazione  del
servizio di prevenzione e protezione,  del medico competente, e delle
altre figure previste dalle disposizioni vigenti.