(Trattato - art. 15)
                             Articolo 15 
   Le Alte  Parti  Contraenti  riconoscono  l'interesse  reciproco  a
favorire comuni attivita' di cooperazione scientifica e tecnica ed, a
tal  fine,  promuoveranno  l'effettuazione  di  congiunti   programmi
coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e
missioni tecniche e di informazioni  e  documenti  nonche'  dei  loro
mezzi di diffusione.