Articolo 17 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro la criminalita' organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno altresi' nella lotta contro il terrorismo internazionale. Le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di stipulare specifiche intese sulle citate problematiche.