(Trattato - art. 17)
                             Articolo 17 
   Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e  nella
lotta contro la criminalita' organizzata,  il  traffico  illecito  di
stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le  Alte  Parti
Contraenti collaboreranno altresi' nella lotta contro  il  terrorismo
internazionale. Le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilita'
di stipulare specifiche intese sulle citate problematiche.