Articolo 18 Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea e delle loro istituzioni. Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno stato terzo.