(Trattato - art. 18)
                             Articolo 18 
   Gli impegni assunti  dalle  Alte  Parti  Contraenti  nel  presente
Trattato  rispettano  gli  obblighi   di   ogni   Parte   nell'ambito
dell'Unione Europea e delle loro istituzioni. 
   Le disposizioni del presente Trattato non incidono in  alcun  modo
sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli  accordi  bilaterali  e
multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. 
   Il presente Trattato non  intende  recare  pregiudizio  ad  alcuno
stato terzo.