Articolo 7 Le Alte Parti contraenti per il coordinamento e lo stimolo della collaborazione bilaterale in tutti i settori nonche' per favorire la soluzione dei problemi che dovessero sorgere nel quadro di tale collaborazione, costituiranno un Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali ed un Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale. Il Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e per le Questioni Generali sara' presieduto, per la Parte italiana e per la Parte kazaka dai esponenti del Ministero degli Affari Esteri delle Alte Parti Contraenti: esso sara' composto da rappresentanti dei Ministeri e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza per le questioni che saranno trattate dal Gruppo. Il Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale sara' presieduto, per la Parte italiana, da un esponente del Ministero del Commercio con l'Estero e, per la Parte kazaka, da un esponente del Ministero dell'Economia e Commercio. Esso sari composto di rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici competenti per le questioni da trattare e - quando giudicato opportuno dai due Governi - potra' riunirsi con la partecipazione di rappresentanti delle imprese e associazioni di imprese, di natura sia pubblica sia privata, designati rispettivamente dalle Autorita' delle due Parti Contraenti. Il Gruppo, nella sua composizione allargata e nel quadro della propria azione tesa a favorire gli scambi agevolera' anche lo sviluppo della cooperazione fra le industrie in ogni settore attraverso l'individuazione dei corrispondenti progetti, la loro elaborazione (con riferimento anche agli scambi di esperienze operative, di tecnologie, di tecniche produttive e di specialisti), il reperimento delle loro possibili fonti di finanziamento, la loro realizzazione in conformita' con la legislazione interna delle due Parti contraenti nonche' la loro eventuale presentazione - con l'assistenza italiana - alle istanze dell'Unione Europea per l'esame e per il possibile sostegno da parte delle medesime. Saranno di competenza del predetto Gruppo di Lavoro i problemi di prevenire l'insorgere di questioni contenziose sia nell'attivita' delle imprese miste costituite fra produttori delle due Parti sia nel campo della protezione degli investimenti.