(Trattato - art. 7)
                             Articolo 7 
   Le Alte Parti contraenti per il coordinamento e lo  stimolo  della
collaborazione bilaterale in tutti i settori nonche' per favorire  la
soluzione dei problemi che  dovessero  sorgere  nel  quadro  di  tale
collaborazione, costituiranno un Gruppo  di  Lavoro  per  gli  Affari
Economici e le Questioni Generali ed un  Gruppo  di  Lavoro  per  gli
scambi e la cooperazione economica e industriale. 
   Il Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e  per  le  Questioni
Generali sara' presieduto, per la  Parte  italiana  e  per  la  Parte
kazaka dai esponenti del Ministero degli  Affari  Esteri  delle  Alte
Parti Contraenti: esso sara' composto da rappresentanti dei Ministeri
e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza
per le questioni che saranno trattate dal Gruppo. 
   Il Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione  economica  e
industriale sara' presieduto, per la Parte italiana, da un  esponente
del Ministero del Commercio con l'Estero e, per la Parte  kazaka,  da
un esponente del  Ministero  dell'Economia  e  Commercio.  Esso  sari
composto  di  rappresentanti  delle  Amministrazioni  e  degli   Enti
pubblici competenti per le questioni da trattare e - quando giudicato
opportuno dai due Governi - potra' riunirsi con la partecipazione  di
rappresentanti delle imprese e associazioni di imprese, di natura sia
pubblica sia privata, designati rispettivamente dalle Autorita' delle
due Parti Contraenti. Il Gruppo, nella sua composizione  allargata  e
nel quadro della propria azione tesa a favorire gli scambi agevolera'
anche lo sviluppo della cooperazione fra le industrie in ogni settore
attraverso l'individuazione  dei  corrispondenti  progetti,  la  loro
elaborazione  (con  riferimento  anche  agli  scambi  di   esperienze
operative, di tecnologie, di tecniche produttive e  di  specialisti),
il reperimento delle loro possibili fonti di finanziamento,  la  loro
realizzazione in conformita' con la legislazione  interna  delle  due
Parti contraenti  nonche'  la  loro  eventuale  presentazione  -  con
l'assistenza italiana - alle istanze dell'Unione Europea per  l'esame
e per il possibile sostegno  da  parte  delle  medesime.  Saranno  di
competenza del predetto Gruppo di  Lavoro  i  problemi  di  prevenire
l'insorgere di questioni contenziose sia nell'attivita' delle imprese
miste costituite fra produttori delle due Parti sia nel  campo  della
protezione degli investimenti.