(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
                      AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
Sezione 14 
  Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria
finanziaria,  l'Ufficio  -  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
istituzionali - puo' liberamente: 
  a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta  per
tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; 
  b) detenere e gestire conti esteri e interni, fondi di dotazione, o
altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta  nel  territorio
della Repubblica Italiana o altrove; 
  c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e  valute  e  altri  valori
nella o dalla Repubblica Italiana, in o da  ogni  Paese  o  entro  il
territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in
suo possesso in altra valuta.