(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                  RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI 
             DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA 
Sezione 17 
  I rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione istitutiva
dell'Unione Latina ("i Rappresentanti")  e  i  Membri  del  Consiglio
Esecutivo   dell'Unione   Latina   ("i   Membri   del    Consiglio"),
nell'espletamento  delle  loro  funzioni,   godranno   dei   seguenti
privilegi ed immunita': 
  a) inviolabilita' personale, compresa  l'immunita'  dall'arresto  o
dal fermo; 
  b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad  eccezione  di
quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o  scritte  e  per
tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni
ufficiali. 
  c)  l'immunita'   giurisdizionale   non   verra'   applicata   alle
giurisdizioni civili e amministrative della  Repubblica  Italiana  in
relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un  incidente
causato  da  un  automezzo,  natante  o  aereo  utilizzato  da  o  di
proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi  di  infrazioni
alla  disciplina  sulla  circolazione  stradale   riguardante   detti
automezzi; 
  d) inviolabilita' di tutte le carte e di tutti i documenti; 
  e) esenzione dalle  restrizioni  relative  all'immigrazione,  dalla
registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; 
  (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni  valutarie  o
di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione
ufficiale temporanea; 
  g) le stesse immunita' e facilitazioni per i  bagagli  personali  e
ufficiali accordate  a  membri  di  missioni  diplomatiche  di  rango
equivalente, nel rispetto delle misure di  sicurezza  che  uno  Stato
puo' applicare secondo il diritto internazionale; 
Sezione 18 
  I Rappresentanti e i Membri del Consiglio Esecutivo indicati  nella
Sezione 17 aventi cittadinanza italiana o residenza permanente  nella
Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita'
previste nella Sezione 17, lettera b). 
  I coniugi dei Rappresentanti e dei Membri del  Consiglio  Esecutivo
indicati nella Sezione 17 che li accompagnano  e  che  non  hanno  la
cittadinanza italiana o  la  residenza  permanente  nella  Repubblica
Italiana, godranno dei privilegi e  delle  immunita'  indicate  nella
Sezione 17, lettera e).