(Accordo - art. XV)
                             ARTICOLO XV 
                       PERSONALE DELL'UFFICIO 
Sezione 21 
  I membri del personale dell'Ufficio di cui all'Art. I,  Sezione  1,
che non abbiano la cittadinanza italiana o che  non  siano  residenti
permanenti in Italia, godranno, nel territorio e nei  riguardi  della
Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunita': 
  a) immunita' da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza  o
di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti  secondo  la
legge italiana una pena detentiva non inferiore  nel  massimo  a  tre
anni, nel qual caso le competenti Autorita'  italiane  notificheranno
immediatamente tale custodia al Direttore; 
  b) immunita' dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;
  c) immunita' dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del
  personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per  controlli
  per motivi di sicurezza; 
  d) immunita' giurisdizionale di  qualsiasi  genere  per  le  parole
dette o scritte e per tutti gli atti  compiuti  nell'esercizio  delle
loro funzioni ufficiali, essendo inteso che  questa  immunita'  sara'
mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte
del personale dell'Ufficio; 
  e) esenzione per  i  membri  dei  personale,  che  non  abbiano  la
cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti,  da  ogni
forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennita' e pensioni
pagati dall'Ufficio o per conto di esso; 
  f) esenzione  per  i  membri  del  personale  che  non  abbiano  la
cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti,  da  ogni
forma di tassazione diretta sul reddito  derivante  da  fonti  al  di
fuori della Repubblica Italiana; 
  g) esenzione per se stessi,  i  propri  coniugi  e  i  familiari  a
carico, dalle restrizioni sull'immigrazione  e  dalle  formalita'  di
registrazione degli stranieri; 
  h) per i membri del personale non aventi  cittadinanza  italiana  o
che  non  siano  residenti  permanenti,  liberta'  di  detenere   nel
territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta
straniera o  conti  in  qualsiasi  valuta  e  altri  beni  mobili  od
immobili. Tali membri del personale potranno  liberamente  portare  i
loro titoli esteri o la valuta  estera  fuori  del  territorio  della
Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti
membri  del  personale  potranno,  nel  corso   dell'impiego   presso
l'Ufficio o al momento della cessazione di  tale  impiego,  esportare
dal territorio della Repubblica Italiana un  ammontare  pari  all'80%
degli importi ricevuti dall'Ufficio in  valuta  italiana  nonche'  un
importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli
stessi importati nel territorio  della  Repubblica  Italiana  tramite
organi autorizzati. 
  i) il diritto di importare, franco dogana e di  altre  imposizioni,
proibizioni   e   restrizioni   sulle   importazioni,   al    momento
dell'assunzione iniziale del loro posto, i  loro  mobili  ed  effetti
personali inclusa una automobile, in una o due spedizioni successive,
che saranno effettuate entro 12 mesi dalla  data  in  cui  essi  sono
immessi nelle funzioni presso l'Ufficio; 
  j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza  italiana
o che non siano residenti permanenti, avranno diritto a: 
   (i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni
e restrizioni sulle importazioni, ovvero  in  esenzione  fiscale,  un
autoveicolo nuovo al momento della loro  assunzione.  Questo  diritto
dovra' essere esercitato entro  12  mesi  dalla  data  di  assunzione
presso l'Ufficio. L'autoveicolo non potra' essere  venduto  entro  36
mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia. 
   (ii) esenzione dalla tassa di circolazione 
   (iii) un contingente di benzina o di altri  carburanti  e  di  oli
lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per membri di missioni 
diplomatiche di rango equivalente 
Sezione 22 
  Oltre ai privilegi  e  alle  immunita'  specificate  nella  Sezione
precedente, al Direttore  o  all'alto  funzionario  dell'Ufficio  che
sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati  i
privilegi e le immunita', le esenzioni e  le  facilitazioni  concesse
agli Ambasciatori capi di missione, sempre che  non  siano  cittadini
italiani o residenti permanenti in Italia. 
Sezione 23 
  L'Istituto comunichera' al Governo  ogni  anno  la  lista  del  suo
personale nonche' le eventuali variazioni. 
Sezione 24 
  Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Ufficio, ai loro
coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita'  e
facilitazioni,  una  carta  di  identita'  speciale  che  attesti  la
qualifica del titolare.