ARTICOLO XV PERSONALE DELL'UFFICIO Sezione 21 I membri del personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti in Italia, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore; b) immunita' dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale; c) immunita' dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza; d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Ufficio; e) esenzione per i membri dei personale, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennita' e pensioni pagati dall'Ufficio o per conto di esso; f) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Ufficio o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Ufficio in valuta italiana nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati. i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o due spedizioni successive, che saranno effettuate entro 12 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni presso l'Ufficio; j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, avranno diritto a: (i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovra' essere esercitato entro 12 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio. L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia. (ii) esenzione dalla tassa di circolazione (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente Sezione 22 Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Ufficio che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. Sezione 23 L'Istituto comunichera' al Governo ogni anno la lista del suo personale nonche' le eventuali variazioni. Sezione 24 Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Ufficio, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti la qualifica del titolare.