ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993 SIGLATO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO INTEGRATO IL 3 APRILE 1997. Dichiarazione preliminare 1. Il riordino del S.S.N. avviato dai DD.LL.vi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, accentua il ruolo delle regioni, per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualita' del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale. 2. Quest'ultima e' assicurata attraverso il sistema delle farmacie pubbliche e private. Con la farmacia aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi strumentalmente organizzati, viene esercitata la professione farmaceutica in base alla quale sono autorizzate la preparazione, il controllo, la conservazione e la dispensazione dei medicinali in via esclusiva. 3. La professione esercitata in questo contesto costituisce garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza con i dettati costituzionali. 4. La presente convenzione vuole costituire un momento significativo per l'attuazione delle soluzioni ottimali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche in riferimento al Piano sanitario nazionale 94-96 che include l'assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa. 5. Nel sistema cosi' designato il farmacista viene chiamato a svolgere un importante ruolo in considerazione del fatto che e' portatore di esperienze consolidate e valide per professionalita' e capacita' di adeguare la struttura e il suo modus operandi per il soddisfacimento delle nuove esigenze, assicurando un servizio pubblico sociale ed essenziale. 6. In questa ottica il S.S.N. e con esso le aziende instaurano con le farmacie, attraverso la presente convenzione, un rapporto che non e' solo di tipo economico ma di collaborazione per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili. Premessa 1. La presente convenzione ha l'obiettivo di regolare i rapporti tra le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico con il Servizio sanitario nazionale individuando le sottoelencate linee guida: A) instaurazione di un rapporto di collaborazione integrato, perche' ciascuna delle parti partecipi a giusto titolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani sanitari regionali per le attivita' di prevenzione e cura delle patologie in tutti i loro aspetti; B) realizzazione di soluzioni integrate per la dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa nel rispetto dell'art. 3, secondo comma, punti A) e C) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonche' a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati; C) istituzione di un sistema di relazioni mediante costituzione di organismi con composizione paritetica che a livello nazionale e locale possano rendere concreto l'esercizio del diritto all'informazione ed effettivi i risultati della collaborazione anche mediante trasferimento delle esperienze maturate in alcune realta' locali ad altre; D) istituzione di un sistema di controlli globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali nonche' di verifica sulla conformita' a legge dei comportamenti locali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche, atti ad assicurare efficienza, qualita', continuita' dei servizi e degli obiettivi di piano anche mediante regolamentazione della eventuale e motivata sospensione dell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta; E) istituzione di un sistema di composizione dei contrasti che possono insorgere per la interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali. Art. 1. 1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.
Note all'accordo Note alla dichiarazione preliminare: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Nota alla premessa: - Per l'art. 8, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi nelle note alle premesse del decreto. Nota all'art. 1: - Per il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi nelle note alle premesse del decreto.