Art. 10. 1. Presso ogni azienda o consorzio tra aziende costituite nell'ambito della stessa provincia e' istituita una Commissione farmaceutica cosi' composta: -- 3 farmacisti di cui 2 componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'azienda; -- 3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui 2 componenti effettivi di cui 1 rurale e 1 supplente, designati dalla Federfarma. 2. Le funzioni di presidente sono svolte, da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma. 3. Qualora il caso sottoposto all'esame della Commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, i 3 farmacisti titolari di farmacia privata sono sostituiti da 3 farmacisti, 2 membri effettivi di cui 1 con funzioni di presidente e 1 supplente, designati dalla Fiamclaf/Pubblifarm. 4. La funzione di segreteria della Commissione e' svolta da un funzionario dell'azienda, senza diritto di voto. 5. I componenti effettivi e i supplenti nominati con atto deliberativo del direttore generale dell'azienda interessata ovvero del direttore generale designato dal consorzio di aziende durano in carica per tutto il periodo di validita' del presente accordo e sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del suddetto direttore, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata della parte che li ha designati. 6. La Commissione e' competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarita' ed inosservanza al presente accordo. 7. La Commissione esamina le ricette ritenute irregolari ai sensi dell'art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal comma 11 dell'art. 4. 8. Nei confronti delle ricette esaminate la Commissione potra' adottare una delle seguenti determinazioni: -- annullamento totale o parziale della ricetta; -- convalida definitiva del pagamento. 9. Le ricette totalmente irregolari vengono annullate con stampigliatura e restituite alla farmacia interessata; quelle parzialmente irregolari, invece, vengono restituite in fotocopia alla farmacia interessata. 10. La Commissione, nell'adottare le proprie decisioni si atterra' anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata, hanno prevalenza sull'eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione. 11. I provvedimenti di cui al comma 8 adottati dalla Commissione sono definitivi e debbono essere comunicati all'azienda entro trenta giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette. L'azienda procede agli eventuali addebiti entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, previo avviso alla farmacia interessata con lettera a.r. 12. In caso di accertamento di rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli obblighi previsti dal presente accordo nonche' da quelli derivanti dagli accordi regionali, da parte della farmacia, la Commissione e' tenuta a farne segnalazione alla azienda. 13. Il deferimento della farmacia alla Commissione e' effettuato a cura delle A.S.L., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento allegato al presente accordo, le relative controdeduzioni. 14. Il presidente della Commissione, a seguito del predetto deferimento fissa la data della riunione. 15. L'interessato dovra' essere preavvertito della data di detta riunione nonche' della facolta' di essere sentito dalla Commissione. 16. La Commissione puo' adottare i seguenti provvedimenti: a) proscioglimento; b) richiamo; c) richiamo con diffida; d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attivita' convenzionale; e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno; f) risoluzione del rapporto convenzionale. 17. I provvedimenti adottati dalla Commissione saranno notificati alle A.S.L. ed alle farmacie a cura della Commissione stessa. 18. Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 16, L'A.S.L. e la farmacia hanno facolta' di ricorrere alla Commissione farmaceutica regionale, di cui all'art. 11 del presente accordo, secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento di cui al comma 13 del presente articolo. 19. E' in facolta' della Commissione su richiesta del legale rappresentante della farmacia, commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui alla lettera e) del comma 16, in una trattenuta pari al 10% del corrispettivo dovuto alla farmacia da parte del S.S.N. relativo al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione. La trattenuta deve essere calcolata sulla media mensile relativa ai dodici mesi precedenti a quello della sospensione. 20. Il ricorso alla Commissione farmaceutica regionale, presentato secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento allegato al presente accordo, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che e' immediatamente esecutiva.